Art. 5 Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 24 del 2003 1. L'art. 8 della legge regionale n. 24 del 2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Utilizzazione del volontariato). - 1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, e' ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalita' fissate dall'art. 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106). Tale utilizzazione e' volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalita', il rispetto dell'ambiente, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale. 2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, potranno essere impiegati a condizione che essi: a) operino sulla base del coordinamento del comandante o del responsabile della polizia locale stessa o di altro addetto di detta polizia da esso individuato; b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici; c) abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di formazione disciplinato dalla Giunta regionale; d) siano adeguatamente assicurati. 3. Gli enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato i cui aderenti svolgano attivita' di volontariato ai sensi del presente articolo. Dette associazioni non devono prevedere nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di genere, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali. Le convenzioni definiscono l'ambito e le modalita' di impiego dei volontari e le caratteristiche delle prestazioni volontarie, nonche' gli obblighi a tutela della salute e della sicurezza dei volontari nello svolgimento delle attivita' secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). 4. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformita' sul territorio regionale, approva, su parere delle competenti Commissioni assembleari e del Consiglio delle autonomie locali, le direttive per gli enti locali relative all'utilizzo di volontari, definendo in particolare i contenuti delle convenzioni di cui al comma 3.».