Art. 6 Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 24 del 2003 1. L'art. 9 della legge regionale n. 24 del 2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Referenti per la sicurezza - Street tutor). - 1. I gestori dei locali ed organizzatori di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento e dello spettacolo, possono utilizzare, anche su specifica richiesta dell'ente locale competente al rilascio dell'autorizzazione, a fronte di motivate esigenze di mantenimento dell'ordinata e civile convivenza, gli addetti ai servizi di controllo di cui all'art. 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) in attivita' di prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti nello spazio, anche pubblico, adiacente ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono gli eventi. 2. L'attivita' di cui al comma 1 e' qualificata come attivita' di Street tutor ed e' subordinata al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal comune in cui il soggetto esercita la propria attivita' per la prima volta e che ha validita' su tutto il territorio regionale e all'aver frequentato, con profitto, uno specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale. Nell'esercizio delle attivita' di Street tutor gli addetti cooperano con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze. 3. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniforme ed efficace applicazione della presente disposizione sul territorio regionale, approva, su parere del Consiglio delle autonomie locali e sentite le associazioni di categoria regionali piu' rappresentative dei gestori di locali ed organizzatori di eventi, le direttive per gli enti locali relative alle condizioni e alle modalita' di svolgimento delle attivita' di Street tutor. Le disposizioni e le sanzioni di cui all'art. 3, comma 13, della legge n. 94 del 2009 si applicano anche alle attivita' di Street tutor di cui al presente articolo.».