Art. 8 Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 24 del 2003 1. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 24 del 2003 e' sostituito dal seguente: «3. Gli enti locali esercitano, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi di appositi corpi e servizi di polizia locale.». 2. I commi 4, 5 e 5-bis dell'art. 11 della legge regionale n. 24 del 2003 sono abrogati.