Art. 8 
 
     Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 24 del 2003 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 24 del 2003  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Gli enti  locali  esercitano,  ai  sensi  dell'art.  118  della
Costituzione, tutte le funzioni  di  polizia  amministrativa  locale,
salvo diversa disposizione  della  legge  regionale,  avvalendosi  di
appositi corpi e servizi di polizia locale.». 
  2. I commi 4, 5 e 5-bis dell'art. 11 della legge  regionale  n.  24
del 2003 sono abrogati.