Art. 14
Fruizione alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52 e alla legge
27 dicembre 1983, n. 730
1. Gli alloggi statali, trasferiti in proprieta' agli enti locali,
ai sensi dell'art. 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
e gia' assegnati, in applicazione della legge 6 marzo 1976, n. 52 al
personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del
Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, possono continuare ad essere fruiti
dagli assegnatari, se collocati a riposo, o qualora deceduti, dai
familiari degli stessi, mediante la stipula di contratti di
locazione, i cui canoni sono determinati ai sensi delle vigenti norme
di edilizia residenziale pubblica.