Art. 8
Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 in materia di
amianto
1. Alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 10, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) le parole «ufficio amianto», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle parole «servizio amianto»;
b) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3 le parole «, entro 24
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono
sostituite dalle parole «, entro l'anno 2020, con revisione e
aggiornamento biennale,»;
c) la lettera d) del comma l dell'art. 3 e' sostituita dalla
seguente:
«d) conseguire l'obiettivo, entro tre anni dalla realizzazione
dell'impiantistica prevista all'art. 14, della totale rimozione di
ogni manufatto in cemento amianto dal territorio regionale, nel
rispetto delle norme vigenti sulla corretta procedura di
asportazione, trasporto e stoccaggio dell'amianto, con conferimento
dell'amianto rimosso, inquinante o potenzialmente inquinante, presso
la suddetta impiantistica.»;
d) il comma 1 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente:
«1. Con cadenza semestrale il dipartimento regionale della
protezione civile, di concerto con i dipartimenti regionali
competenti dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente,
dell'Assessorato regionale della salute e dell'Assessorato regionale
dell'energia e dei servizi di pubblica utilita' e con l'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), promuove la
realizzazione di una riunione regionale sull'amianto, vertente sulla
verifica dello stato di attuazione della legislazione in materia,
sull'andamento epidemiologico delle patologie asbesto-correlate e
sulla loro prevenzione, sul censimento dei siti contaminati da
amianto e sulla loro bonifica nonche' sui processi di smaltimento dei
materiali contenenti amianto e sull'informazione generalizzata circa
i rischi sanitari derivanti dall'amianto.».