Art. 9
Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8
1. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8
le parole «come scaturenti dai contratti di servizio stipulati con
gli enti soci committenti» sono soppresse.
2. Al comma 14 dell'art. 22 della legge regionale n. 8/2018 le
parole da «Le disposizioni» fino a «D5» sono soppresse.
3. Il comma 5 dell'art. 33 della legge regionale n. 8/2018 e'
sostituito dal seguente:
«5. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'art. 128 della
legge regionale 2 maggio 2010, n. 11 finanziate per l'anno 2017,
possono essere realizzate entro il 30 giugno 2018 e rendicontate
entro 60 giorni da quest'ultima data.».
4. All'art. 64 della legge regionale n. 8/2018 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) ai commi 2 e 3 le parole «dipartimento regionale della
famiglia e delle politiche sociali» sono sostituite dalle parole
«dipartimento regionale del lavoro»;
b) al comma 5 le parole «Programma 3» sono sostituite dalle
parole «Programma 4».
5. Il comma 2 dell'art. 77 della legge regionale n. 8/2018 e'
abrogato.
6. All'articolo 85 della legge regionale n. 8/2018 dopo il comma 1
e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli enti di cui al comma 1 si iscrivono presso la
piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui
all'art. 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».