(Pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Piemonte  n.
  32-S3 del 9 agosto 2018) 
  La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai  sensi
degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato. 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1.  La  Regione,  in   attuazione   degli   standard   europei   di
sostenibilita' ambientale,  degli  articoli  3  e  6  dello  Statuto,
nonche' della disciplina nazionale e regionale in  materia,  promuove
l'istituzione di comunita' energetiche, quali enti senza finalita' di
lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo del petrolio  e  dei
suoi derivati, e di agevolare la produzione e lo scambio  di  energie
generate petrolio e dei suoi derivati, e di agevolare la produzione e
lo scambio di energie generate principalmente da  fonti  rinnovabili,
nonche'  forme  di  efficientamento  e  di  riduzione   dei   consumi
energetici. 
  2. I comuni che intendono proporre la costituzione di una comunita'
energetica, oppure aderire  a  una  comunita'  energetica  esistente,
adottano uno specifico protocollo d'intesa, redatto  sulla  base  dei
criteri adottati  con  provvedimento  della  Giunta  regionale  entro
novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge,  sentita  la
commissione consiliare competente.