(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32-S3 del 9 agosto 2018) La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione, in attuazione degli standard europei di sostenibilita' ambientale, degli articoli 3 e 6 dello Statuto, nonche' della disciplina nazionale e regionale in materia, promuove l'istituzione di comunita' energetiche, quali enti senza finalita' di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati, e di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate petrolio e dei suoi derivati, e di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, nonche' forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici. 2. I comuni che intendono proporre la costituzione di una comunita' energetica, oppure aderire a una comunita' energetica esistente, adottano uno specifico protocollo d'intesa, redatto sulla base dei criteri adottati con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente.