Art. 2 Comunita' energetiche 1. Alle comunita' energetiche, possono partecipare soggetti pubblici e privati. 2. Le comunita' energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta destinata all'autoconsumo da parte dei membri non e' inferiore al 70 per cento del totale.