Art. 3 
 
                             Competenze 
 
  1. Le comunita' energetiche: 
  a) possono stipulare convenzioni con l'Autorita' di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA) al fine di ottimizzare la gestione  e
l'utilizzo delle reti di energia; 
  b) redigono, entro sei mesi dalla loro  costituzione,  un  bilancio
energetico; 
  c)  redigono,  entro  dodici  mesi  dalla  loro  costituzione,   un
documento strategico che individua le azioni per la riduzione  e  dei
consumi energetici da fonti non rinnovabili e  l'efficientamento  dei
consumi energetici. 
  2. Il documento strategico  di  cui  al  comma  1,  lettera  c)  e'
trasmesso alla Giunta regionale ai  fini  della  verifica  della  sua
coerenza con il Piano regionale energetico-ambientale. Ogni tre  anni
la Giunta regionale verifica l'attuazione del documento strategico  e
i  risultati  conseguiti  in  termini  di   riduzione   dei   consumi
energetici.