Art. 3 Competenze 1. Le comunita' energetiche: a) possono stipulare convenzioni con l'Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia; b) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico; c) redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione e dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici. 2. Il documento strategico di cui al comma 1, lettera c) e' trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il Piano regionale energetico-ambientale. Ogni tre anni la Giunta regionale verifica l'attuazione del documento strategico e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici.