Art. 4 Promozione e sostegno della costituzione delle comunita' energetiche 1. La Regione sostiene finanziariamente la fase di costituzione delle comunita' energetiche. In particolare il sostegno e' diretto alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunita'. 2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, individua i criteri e le modalita' per il sostegno finanziario di cui al comma 1.