Art. 5 Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici 1. La Giunta regionale istituisce, con apposito provvedimento, un Tavolo tecnico permanente fra le comunita' energetiche e la Regione al fine di: a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili; b) individuare le modalita' per una gestione piu' efficiente delle reti energetiche anche attraverso la consultazione dell'Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 puo' formulare proposte da sottoporre alle comunita' energetiche per la gestione dei rapporti con l'Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 3. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, poiche' ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, ne' rimborsi spese.