Art. 6 Sanzioni 1. Nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica e attuazione del documento strategico di cui all'art. 3, le comunita' energetiche non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico ed ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel documento strategico. 2. I risultati sono valutati sulla base dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente.