Art. 6 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica e
attuazione del documento strategico di cui all'art. 3,  le  comunita'
energetiche non possono accedere ai finanziamenti, anche  di  origine
statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo  energetico  ed
ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine massimo  di  due
anni, degli obiettivi indicati nel documento strategico. 
  2. I risultati sono valutati sulla  base  dei  parametri  stabiliti
dalla Giunta regionale entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore
della legge, sentita la commissione consiliare competente.