Art. 2
1. Il comma 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 15 settembre 1999, n. 51, e successive modifiche, e'
cosi' sostituito:
«4. Il canone minimo ammonta a 50,00 euro mensili. Ai nuclei
familiari il cui canone sociale e' inferiore al canone minimo si
applica il canone minimo. Il canone minimo si applica esclusivamente
agli alloggi di proprieta' dell'IPES o ad esso affidati in gestione o
di proprieta' di enti pubblici.»