Art. 2 
  1. Il comma 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della  Giunta
provinciale 15 settembre 1999, n.  51,  e  successive  modifiche,  e'
cosi' sostituito: 
    «4. Il canone minimo ammonta a  50,00  euro  mensili.  Ai  nuclei
familiari il cui canone sociale e'  inferiore  al  canone  minimo  si
applica il canone minimo. Il canone minimo si applica  esclusivamente
agli alloggi di proprieta' dell'IPES o ad esso affidati in gestione o
di proprieta' di enti pubblici.»