Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione.
2. Le disposizioni di cui all'art. 5 si applicano a decorrere dal
1° dicembre 2018.
3. Le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3, 5 e 6, e all'art. 9,
comma 1, lettere a), c), e d), si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2019.
4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, e all'art. 9, comma
1, lettera b), si applicano a decorrere dal 1° marzo 2019.
Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Bolzano, 28 settembre 2018
Il Presidente della provincia: Kompatscher