Art. 3 
 
             Modifiche all'articolo 3 della l.r. 7/1984 
 
  1. Il primo comma dell'articolo 3 della l.r. 7/1984, e'  sostituito
dal seguente: 
  «1. La Giunta regionale nomina una Commissione per  la  tassidermia
composta dal responsabile della  struttura  regionale  competente  in
materia di caccia o suo delegato, con funzioni di Presidente,  da  un
esperto di fauna indicato dall'Universita' degli Studi di Genova,  da
un rappresentante del Comando per la tutela forestale,  ambientale  e
agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, da un esperto tassidermista
indicato dal Civico Museo di  Storia  naturale  di  Genova  e  da  un
dipendente della struttura  regionale  competente,  con  funzioni  di
segretario.». 
  2. Al secondo comma dell'articolo 3 della l.r. 7/1984,  le  parole:
«, prima di esprimere il proprio parere  sull'autorizzazione  di  cui
all'articolo 2,» sono soppresse. 
  3. Dopo il secondo comma dell'articolo  3  della  l.r.  7/1984,  e'
inserito il seguente: 
  «2 bis. Nel  provvedimento  di  nomina  la  Giunta  regionale  puo'
dettare disposizioni in ordine allo svolgimento dell'esame.». 
  Il terzo comma dell'articolo 3 della l.r. 7/1984, e' sostituito dal
seguente: 
  «3. La Commissione, in caso di esito positivo dell'esame  in  tutte
le materie elencate  al  secondo  comma,  esprime  parere  favorevole
all'autorizzazione di cui all'articolo 2.». 
  Il quarto comma dell'articolo 3 della l.r.  7/1984,  e'  sostituito
dal seguente: 
  «4. La Commissione opera a titolo gratuito.».