Art. 3 Modifiche all'articolo 3 della l.r. 7/1984 1. Il primo comma dell'articolo 3 della l.r. 7/1984, e' sostituito dal seguente: «1. La Giunta regionale nomina una Commissione per la tassidermia composta dal responsabile della struttura regionale competente in materia di caccia o suo delegato, con funzioni di Presidente, da un esperto di fauna indicato dall'Universita' degli Studi di Genova, da un rappresentante del Comando per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, da un esperto tassidermista indicato dal Civico Museo di Storia naturale di Genova e da un dipendente della struttura regionale competente, con funzioni di segretario.». 2. Al secondo comma dell'articolo 3 della l.r. 7/1984, le parole: «, prima di esprimere il proprio parere sull'autorizzazione di cui all'articolo 2,» sono soppresse. 3. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della l.r. 7/1984, e' inserito il seguente: «2 bis. Nel provvedimento di nomina la Giunta regionale puo' dettare disposizioni in ordine allo svolgimento dell'esame.». Il terzo comma dell'articolo 3 della l.r. 7/1984, e' sostituito dal seguente: «3. La Commissione, in caso di esito positivo dell'esame in tutte le materie elencate al secondo comma, esprime parere favorevole all'autorizzazione di cui all'articolo 2.». Il quarto comma dell'articolo 3 della l.r. 7/1984, e' sostituito dal seguente: «4. La Commissione opera a titolo gratuito.».