Art. 9 Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 7/1984 1 . L'articolo 9 della l.r. 7/1984, e' sostituito dal seguente: «Articolo 9 a. Coloro che detengono a qualsiasi titolo preparati tassidermici (animali «imbalsamati» o «impagliati») realizzati antecedentemente al 25 gennaio 1984 e non dichiarati alle amministrazioni provinciali sono tenuti a fornirne l'elenco dettagliato alla Regione, con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata (PEC).".