Art. 9 
 
           Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 7/1984 
 
  1 . L'articolo 9 della l.r. 7/1984, e' sostituito dal seguente: 
  «Articolo 9 
  a. Coloro che detengono a qualsiasi titolo  preparati  tassidermici
(animali «imbalsamati» o «impagliati») realizzati antecedentemente al
25 gennaio 1984 e non  dichiarati  alle  amministrazioni  provinciali
sono tenuti a fornirne l'elenco dettagliato alla Regione, con lettera
raccomandata o con posta elettronica certificata (PEC).".