(Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana - (P. I) n. 45 del 19 ottobre 2018)
L'ASSEMBLEA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Obbligo dichiarativo dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana,
dei componenti della Giunta regionale e degli amministratori locali
1. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento, i deputati
dell'Assemblea regionale siciliana, il Presidente della Regione e i
componenti della Giunta regionale che siano deputati nonche' i
sindaci, gli assessori comunali ed i consiglieri comunali e
circoscrizionali sono tenuti a depositare, rispettivamente presso
l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana e presso
l'ufficio di Gabinetto del sindaco, una dichiarazione anche negativa
sull'eventuale appartenenza a qualunque titolo ad associazioni
massoniche o similari che creino vincoli gerarchici, solidaristici e
di obbedienza, qualora tale condizione sussista, precisandone la
denominazione.
2. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento, i componenti
della Giunta regionale che non siano deputati sono tenuti a
depositare la dichiarazione di cui al comma 1 presso la segreteria
generale della Presidenza della Regione.