(Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - (P. I) n. 45 del 19 ottobre 2018) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Obbligo dichiarativo dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana, dei componenti della Giunta regionale e degli amministratori locali 1. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento, i deputati dell'Assemblea regionale siciliana, il Presidente della Regione e i componenti della Giunta regionale che siano deputati nonche' i sindaci, gli assessori comunali ed i consiglieri comunali e circoscrizionali sono tenuti a depositare, rispettivamente presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana e presso l'ufficio di Gabinetto del sindaco, una dichiarazione anche negativa sull'eventuale appartenenza a qualunque titolo ad associazioni massoniche o similari che creino vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza, qualora tale condizione sussista, precisandone la denominazione. 2. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento, i componenti della Giunta regionale che non siano deputati sono tenuti a depositare la dichiarazione di cui al comma 1 presso la segreteria generale della Presidenza della Regione.