Art. 2 Comunicazione e pubblicita' 1. In caso di mancato deposito della dichiarazione di cui all'art. 1 da parte dei deputati regionali, il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ne da' comunicazione all'Assemblea. 2. In caso di mancato deposito della suddetta dichiarazione da parte dei componenti della Giunta regionale che non siano deputati regionali, il Presidente della Regione ne da' comunicazione al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ai fini della comunicazione all'Assemblea. 3. In caso di mancato deposito della medesima dichiarazione da parte dei sindaci, degli assessori comunali, dei consiglieri comunali e dei consiglieri circoscrizionali, il Presidente del Consiglio comunale interessato ne da' comunicazione al relativo Consiglio. 4. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono pubblicate rispettivamente nei siti web dell'Assemblea regionale siciliana, della Regione e dei comuni interessati.