Art. 2 
 
                     Comunicazione e pubblicita' 
 
  1. In caso di mancato deposito della dichiarazione di cui  all'art.
1 da parte  dei  deputati  regionali,  il  Presidente  dell'Assemblea
regionale siciliana ne da' comunicazione all'Assemblea. 
  2. In caso di mancato  deposito  della  suddetta  dichiarazione  da
parte dei componenti della Giunta regionale che  non  siano  deputati
regionali, il  Presidente  della  Regione  ne  da'  comunicazione  al
Presidente  dell'Assemblea  regionale   siciliana   ai   fini   della
comunicazione all'Assemblea. 
  3. In caso di mancato  deposito  della  medesima  dichiarazione  da
parte dei sindaci, degli assessori comunali, dei consiglieri comunali
e dei  consiglieri  circoscrizionali,  il  Presidente  del  Consiglio
comunale interessato ne da' comunicazione al relativo Consiglio. 
  4. Le comunicazioni di cui ai  commi  1,  2  e  3  sono  pubblicate
rispettivamente nei  siti  web  dell'Assemblea  regionale  siciliana,
della Regione e dei comuni interessati.