Art. 2
Comunicazione e pubblicita'
1. In caso di mancato deposito della dichiarazione di cui all'art.
1 da parte dei deputati regionali, il Presidente dell'Assemblea
regionale siciliana ne da' comunicazione all'Assemblea.
2. In caso di mancato deposito della suddetta dichiarazione da
parte dei componenti della Giunta regionale che non siano deputati
regionali, il Presidente della Regione ne da' comunicazione al
Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ai fini della
comunicazione all'Assemblea.
3. In caso di mancato deposito della medesima dichiarazione da
parte dei sindaci, degli assessori comunali, dei consiglieri comunali
e dei consiglieri circoscrizionali, il Presidente del Consiglio
comunale interessato ne da' comunicazione al relativo Consiglio.
4. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono pubblicate
rispettivamente nei siti web dell'Assemblea regionale siciliana,
della Regione e dei comuni interessati.