Allegato 
 
Regolamento di  modifica  al  regolamento  recante  le  modalita'  di
  applicazione del regime di sostegno comunitario alla  riconversione
  e  ristrutturazione  dei   vigneti   a   partire   dalla   campagna
  vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'art. 46 del  regolamento
  (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n.  2016/1149  e  di
  esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, emanato con decreto
  del Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 117. 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 117/2017 
 
    1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2  del  decreto  del
Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 117 (Regolamento  recante
le modalita' di applicazione del regime di sostegno comunitario  alla
riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna
vitivinicola  2017/2018,   in   attuazione   dell'articolo   46   del
regolamento  (UE)  1308/2013  e  dei  regolamenti  delegato  (UE)  n.
2016/1149 e di esecuzione (UE) n.  2016/1150  della  Commissione)  le
parole «40  anni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «41  anni  non
compiuti» e le parole «il limite di eta' si intende  superato  quando
ha inizio, dal giorno successivo al  compimento,  il  relativo  anno»
sono soppresse. 
 
                               Art. 2. 
Modifiche all'articolo 6 del decreto  del  Presidente  della  Regione
                              117/2017 
 
    1. La rubrica dell'articolo 6 del decreto  del  Presidente  della
Regione   117/2017   e'   sostituita   dalla   seguente:   «attivita'
ammissibili». 
    2. All'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
117/2017, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1 la parola: «azioni» e' sostituita dalla seguente:
«attivita'»; 
      b) al comma 2 la parola: «azione» e' sostituita dalla seguente:
«attivita'». 
 
                               Art. 3 
Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 117/2017 
 
    1. Dopo la lettera e bis) del comma 4 dell'articolo 8 del decreto
del Presidente della Regione  «e  ter)  realizza  nuovi  impianti  su
terreni demaniali.». 
 
                               Art. 4. 
Modifica all'articolo 13 del decreto  del  Presidente  della  Regione
                              117/2017 
 
    1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto del  Presidente  della
Regione 117/2017, le parole: «fine della seconda campagna  successiva
al pagamento dell'anticipo, ai sensi dell'articolo  9,  paragrafo  2,
del regolamento (CE) 555/2008» sono sostituite dalle seguenti:  «data
indicata in domanda di sostegno». 
 
                               Art. 5. 
Modifiche all'articolo 14 del decreto del  Presidente  della  Regione
                              117/2017 
 
    1. All'articolo 14  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
117/2017 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1, dopo le parole: «o a forma di allevamento»  sono
inserite le seguenti:  «e/o  al  cronoprogramma  delle  attivita'  da
portare a termine»; 
      b) al comma 2, le  parole:  «prima  della  comunicazione  della
finanziabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un  massimo
di  60  giorni  prima  della  scadenza  del  progetto.  La  struttura
regionale competente ne determina  l'ammissibilita'  e  trasmette  al
beneficiario l'autorizzazione o il diniego entro 45 giorni dalla data
di rilascio della domanda di variante»; 
      c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis.  Le  modifiche  del  cronoprogramma  potranno  essere
accolte esclusivamente in relazione alla  disponibilita'  di  risorse
per l'esercizio finanziario coinvolto.». 
 
                               Art. 6. 
Modifiche all'art.  15  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
                              117/2017 
 
    1. All'art. 15 del decreto del Presidente della Regione  117/2017
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
      « b) dimostrazione  delle  spese  sostenute  mediante  bonifico
bancario, Ri.BA, carta di credito; in  ogni  caso  e'  presentata  la
prova del relativo addebito sul conto corrente del  beneficiario;  il
pagamento in contanti non e' riconosciuto;»; 
      b) al comma 2, le parole «Gli originali delle fatture,  vistate
e acquisite in  copia,  vengono  restituiti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Le fatture vistate vengono restituite». 
 
                               Art. 7. 
Inserimento dell'art. 17 al  decreto  del  Presidente  della  Regione
                              117/2017 
 
    1. Dopo l'articolo 17 del decreto del  Presidente  della  Regione
117/2017 e' inserito il seguente: 
      «Art. 17-bis (Penalita'). - 1. Il beneficiario che ricade nelle
fattispecie indicate nell'art. 10, comma 3, lettera  c)  del  decreto
del Ministro delle politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  n.
1411/2017 non accede alla misura di sostegno  della  riconversione  e
ristrutturazione dei vigneti per un periodo di tre anni successivi  a
quello in cui e' stata riscontrata la mancata  realizzazione,  o  nei
tre anni successivi la scadenza  dei  termini  per  la  presentazione
della domanda di aiuto.». 
 
                               Art. 8. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
Visto, il Presidente: Fedriga