Allegato Regolamento di modifica al regolamento recante le modalita' di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'art. 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 117. (Omissis). Art. 1. Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 117/2017 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 117 (Regolamento recante le modalita' di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione) le parole «40 anni» sono sostituite dalle seguenti: «41 anni non compiuti» e le parole «il limite di eta' si intende superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno» sono soppresse. Art. 2. Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 117/2017 1. La rubrica dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 117/2017 e' sostituita dalla seguente: «attivita' ammissibili». 2. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 117/2017, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 la parola: «azioni» e' sostituita dalla seguente: «attivita'»; b) al comma 2 la parola: «azione» e' sostituita dalla seguente: «attivita'». Art. 3 Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 117/2017 1. Dopo la lettera e bis) del comma 4 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione «e ter) realizza nuovi impianti su terreni demaniali.». Art. 4. Modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 117/2017 1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 117/2017, le parole: «fine della seconda campagna successiva al pagamento dell'anticipo, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) 555/2008» sono sostituite dalle seguenti: «data indicata in domanda di sostegno». Art. 5. Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 117/2017 1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 117/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: «o a forma di allevamento» sono inserite le seguenti: «e/o al cronoprogramma delle attivita' da portare a termine»; b) al comma 2, le parole: «prima della comunicazione della finanziabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di 60 giorni prima della scadenza del progetto. La struttura regionale competente ne determina l'ammissibilita' e trasmette al beneficiario l'autorizzazione o il diniego entro 45 giorni dalla data di rilascio della domanda di variante»; c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le modifiche del cronoprogramma potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilita' di risorse per l'esercizio finanziario coinvolto.». Art. 6. Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 117/2017 1. All'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 117/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: « b) dimostrazione delle spese sostenute mediante bonifico bancario, Ri.BA, carta di credito; in ogni caso e' presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente del beneficiario; il pagamento in contanti non e' riconosciuto;»; b) al comma 2, le parole «Gli originali delle fatture, vistate e acquisite in copia, vengono restituiti» sono sostituite dalle seguenti: «Le fatture vistate vengono restituite». Art. 7. Inserimento dell'art. 17 al decreto del Presidente della Regione 117/2017 1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 117/2017 e' inserito il seguente: «Art. 17-bis (Penalita'). - 1. Il beneficiario che ricade nelle fattispecie indicate nell'art. 10, comma 3, lettera c) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1411/2017 non accede alla misura di sostegno della riconversione e ristrutturazione dei vigneti per un periodo di tre anni successivi a quello in cui e' stata riscontrata la mancata realizzazione, o nei tre anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aiuto.». Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Fedriga