(Pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Basilicata  -
                Speciale n. 39 del 25 settembre 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                        Principi e finalita' 
 
  1. Nel rispetto dei principi e delle finalita' di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Regione promuove lo studio, la
fruizione, la gestione, la valorizzazione del  patrimonio  culturale,
delle aree e dei parchi archeologici presenti sul proprio territorio,
sottolineandone il valore storico, etico e sociale, e  riconoscendone
il ruolo e la funzione in quanto determinanti strumenti  di  sviluppo
culturale, civile, identitario, turistico ed economico. 
  2. La Regione promuove la partecipazione  diretta  e  attiva  delle
collettivita' ai processi di fruizione e di valorizzazione delle aree
e dei parchi  archeologici,  favorisce  e  garantisce  il  diritto  e
l'accesso ai valori della conoscenza  partecipata,  dell'appartenenza
identitaria e della cultura dei luoghi. 
  3. Per la fruizione e la valorizzazione delle  aree  e  dei  parchi
archeologici la Regione promuove altresi' forme di consultazione  con
il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,  con
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  con  le
istituzioni universitarie e con gli  enti  di  ricerca,  al  fine  di
armonizzare gli interventi e di individuare ambiti di  collaborazione
e progetti di comune interesse. 
  4. La presente legge, nel rispetto delle disposizioni  regolanti  i
livelli minimi uniformi di qualita' previsti  dal  decreto  8  aprile
2012,  individua  la  procedura  necessaria  alla  trasformazione  ed
all'accreditamento di un'area archeologica in un parco archeologico e
le modalita' di gestione delle aree archeologiche esistenti.