(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Speciale n. 39 del 25 settembre 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi e finalita' 1. Nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Regione promuove lo studio, la fruizione, la gestione, la valorizzazione del patrimonio culturale, delle aree e dei parchi archeologici presenti sul proprio territorio, sottolineandone il valore storico, etico e sociale, e riconoscendone il ruolo e la funzione in quanto determinanti strumenti di sviluppo culturale, civile, identitario, turistico ed economico. 2. La Regione promuove la partecipazione diretta e attiva delle collettivita' ai processi di fruizione e di valorizzazione delle aree e dei parchi archeologici, favorisce e garantisce il diritto e l'accesso ai valori della conoscenza partecipata, dell'appartenenza identitaria e della cultura dei luoghi. 3. Per la fruizione e la valorizzazione delle aree e dei parchi archeologici la Regione promuove altresi' forme di consultazione con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con le istituzioni universitarie e con gli enti di ricerca, al fine di armonizzare gli interventi e di individuare ambiti di collaborazione e progetti di comune interesse. 4. La presente legge, nel rispetto delle disposizioni regolanti i livelli minimi uniformi di qualita' previsti dal decreto 8 aprile 2012, individua la procedura necessaria alla trasformazione ed all'accreditamento di un'area archeologica in un parco archeologico e le modalita' di gestione delle aree archeologiche esistenti.