Art. 10 
 
            Gestione delle aree e dei parchi archeologici 
 
  1. La gestione delle aree e dei parchi archeologici e' attuata  nel
rispetto dell'art. 115 del decreto legislativo 22  gennaio  2014,  n.
42. 
  2. Le aree e i parchi archeologici sono gestiti in forma diretta  o
indiretta. 
  3. La gestione in forma diretta e' svolta per  mezzo  di  strutture
organizzative  interne  alle  amministrazioni,  dotate  di   adeguata
autonomia scientifica,  organizzativa,  finanziaria  e  contabile,  e
provviste di idoneo personale tecnico. 
  4. La gestione in forma indiretta e' attuata tramite. 
    a) affidamento diretto a istituzioni,  fondazioni,  associazioni,
consorzi,  societa'  di  capitali  o  altri  soggetti,  costituiti  o
partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica  cui
i beni pertengono; 
    b) concessione a terzi, in base ai criteri indicati ai commi 5  e
6. 
  5. La Regione ricorre alla gestione in forma indiretta al  fine  di
assicurare un adeguato livello di valorizzazione dei beni  culturali.
La scelta tra le due forme di gestione indicate alle lettere a) e  b)
del comma 4 e' attuata previa valutazione comparativa, in termini  di
efficienza ed efficacia, degli obiettivi che si intendono  perseguire
e dei relativi mezzi, metodi e tempi. 
  6. Qualora, a seguito della comparazione di cui al comma 5, risulti
preferibile ricorrere  alla  concessione  a  terzi,  alla  stessa  si
provvede mediante procedure  ad  evidenza  pubblica,  sulla  base  di
valutazione comparativa dei progetti presentati. 
  7. Gli altri enti pubblici  territoriali  ordinariamente  ricorrono
alla gestione in forma indiretta di cui al comma 4, lettera a), salvo
che,  per  le   modeste   dimensioni   o   per   le   caratteristiche
dell'attivita'  di  valorizzazione,  non   risulti   conveniente   od
opportuna la gestione in forma diretta. 
  8. Previo accordo tra i titolari delle attivita' di valorizzazione,
l'affidamento o la concessione previsti al  comma  3  possono  essere
disposti in modo congiunto ed integrato. 
  9. Il rapporto tra il titolare dell'attivita' e l'affidatario od il
concessionario e' regolato con contratto di servizio, nel quale  sono
specificati, tra l'altro, i livelli  qualitativi  di  erogazione  del
servizio e di professionalita' degli  addetti  nonche'  i  poteri  di
indirizzo e controllo spettanti  al  titolare  dell'attivita'  o  del
servizio. 
  10. Il titolare dell'attivita' puo' partecipare al patrimonio o  al
capitale dei soggetti di cui al comma 4, lettera  a),  anche  con  il
conferimento in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. Gli
effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i
casi di cessazione totale dalla partecipazione da parte del  titolare
dell'attivita' o del servizio, di estinzione del soggetto partecipato
ovvero  di  cessazione,   per   qualunque   causa,   dell'affidamento
dell'attivita' o del servizio. I  beni  conferiti  in  uso  non  sono
soggetti a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro
controvalore economico. 
  11. All'affidamento o alla concessione della  gestione  di  cui  al
comma 4  puo'  essere  collegata  la  concessione  in  uso  del  bene
culturale oggetto di valorizzazione. La concessione perde  efficacia,
senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione dell'affidamento  o
della concessione del servizio o dell'attivita'. 
  12. Qualora si utilizzi la gestione indiretta sono redatti: 
    a) lo statuto del parco che indica finalita', obiettivi,  nonche'
i soggetti legalmente responsabili e gli organi  direttivo-gestionali
con le rispettive competenze; 
    b)  il  regolamento  che  definisce  gli  assetti  organizzativi,
l'organigramma, il numero minimo di addetti, i profili professionali,
le  forme  contrattuali  previste,  i  criteri  di  reclutamento  del
personale e/o di affidamento di  incarichi  qualificati,  l'eventuale
ricorso a forme stabili di collaborazione inter-istituzionale  o  con
privati no profit, le modalita' di affidamento di servizi in gestione
a societa' private.