Art. 10 Gestione delle aree e dei parchi archeologici 1. La gestione delle aree e dei parchi archeologici e' attuata nel rispetto dell'art. 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42. 2. Le aree e i parchi archeologici sono gestiti in forma diretta o indiretta. 3. La gestione in forma diretta e' svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. 4. La gestione in forma indiretta e' attuata tramite. a) affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, societa' di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono; b) concessione a terzi, in base ai criteri indicati ai commi 5 e 6. 5. La Regione ricorre alla gestione in forma indiretta al fine di assicurare un adeguato livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate alle lettere a) e b) del comma 4 e' attuata previa valutazione comparativa, in termini di efficienza ed efficacia, degli obiettivi che si intendono perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi. 6. Qualora, a seguito della comparazione di cui al comma 5, risulti preferibile ricorrere alla concessione a terzi, alla stessa si provvede mediante procedure ad evidenza pubblica, sulla base di valutazione comparativa dei progetti presentati. 7. Gli altri enti pubblici territoriali ordinariamente ricorrono alla gestione in forma indiretta di cui al comma 4, lettera a), salvo che, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dell'attivita' di valorizzazione, non risulti conveniente od opportuna la gestione in forma diretta. 8. Previo accordo tra i titolari delle attivita' di valorizzazione, l'affidamento o la concessione previsti al comma 3 possono essere disposti in modo congiunto ed integrato. 9. Il rapporto tra il titolare dell'attivita' e l'affidatario od il concessionario e' regolato con contratto di servizio, nel quale sono specificati, tra l'altro, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e di professionalita' degli addetti nonche' i poteri di indirizzo e controllo spettanti al titolare dell'attivita' o del servizio. 10. Il titolare dell'attivita' puo' partecipare al patrimonio o al capitale dei soggetti di cui al comma 4, lettera a), anche con il conferimento in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. Gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione totale dalla partecipazione da parte del titolare dell'attivita' o del servizio, di estinzione del soggetto partecipato ovvero di cessazione, per qualunque causa, dell'affidamento dell'attivita' o del servizio. I beni conferiti in uso non sono soggetti a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico. 11. All'affidamento o alla concessione della gestione di cui al comma 4 puo' essere collegata la concessione in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. La concessione perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione dell'affidamento o della concessione del servizio o dell'attivita'. 12. Qualora si utilizzi la gestione indiretta sono redatti: a) lo statuto del parco che indica finalita', obiettivi, nonche' i soggetti legalmente responsabili e gli organi direttivo-gestionali con le rispettive competenze; b) il regolamento che definisce gli assetti organizzativi, l'organigramma, il numero minimo di addetti, i profili professionali, le forme contrattuali previste, i criteri di reclutamento del personale e/o di affidamento di incarichi qualificati, l'eventuale ricorso a forme stabili di collaborazione inter-istituzionale o con privati no profit, le modalita' di affidamento di servizi in gestione a societa' private.