Art. 11 Vigilanza e sorveglianza delle aree e dei parchi archeologici 1. L'attivita' di vigilanza all'interno dell'area archeologica o del parco archeologico e' svolta da: a) personale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo addetto al parco; b) i corpi dei vigili urbani territorialmente competenti, anche attraverso apposita convenzione tra i comuni per assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza; c) altri corpi di polizia locali; d) in caso di gestione in forma indiretta realizzata ai sensi dell'art. 10, comma 4, la vigilanza e la sorveglianza possono essere affidate a societa' di vigilanza privata autorizzate ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 77; e) possono essere altresi' stipulate apposite convenzioni con corpi volontari forniti di regolare autorizzazione ad operare.