Art. 11 
 
    Vigilanza e sorveglianza delle aree e dei parchi archeologici 
 
  1. L'attivita' di vigilanza all'interno  dell'area  archeologica  o
del parco archeologico e' svolta da: 
    a) personale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo addetto al parco; 
    b) i corpi dei vigili urbani territorialmente  competenti,  anche
attraverso apposita  convenzione  tra  i  comuni  per  assicurare  la
continuita' dell'attivita' di vigilanza; 
    c) altri corpi di polizia locali; 
    d) in caso di gestione in forma  indiretta  realizzata  ai  sensi
dell'art. 10, comma 4, la vigilanza e la sorveglianza possono  essere
affidate a societa' di vigilanza privata  autorizzate  ai  sensi  del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 77; 
    e) possono essere altresi'  stipulate  apposite  convenzioni  con
corpi volontari forniti di regolare autorizzazione ad operare.