Art. 14 Norma finale 1. Per quanto non previsto dalla presente legge, trova applicazione la disciplina di cui alla decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (Codice dei beni culturali e del paesaggio). 2. Al fine di favorire la piena attuazione della legge regionale n. 27/2015 «Disposizioni in materia di patrimonio culturale finalizzate alla valorizzazione, gestione e fruizione dei beni materiali e immateriali della Regione Basilicata» e perseguire le finalita' sancita nella stessa, si riconosce ai Comuni, in aggiunta alle funzioni e ai compiti dell'art. 6, legge regionale n. 27/2015, la possibilita' di indire la Conferenza di servizi coinvolgendo tutti i soggetti pubblici e privati interessati al fine di elaborare e stipulare gli accordi di cui all'art. 5 della legge citata.