Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge si intende per: 
    a) area archeologica: un sito caratterizzato  dalla  presenza  di
resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici  o  di
eta' antica; 
    b) parco archeologico: un ambito territoriale  caratterizzato  da
importanti evidenze  archeologiche  e  dalla  compresenza  di  valori
storici, culturali e paesaggistico-ambientali, attrezzato come  museo
all'aperto, oggetto di valorizzazione, ai sensi degli  articoli  6  e
111 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sulla base di  un
piano scientifico e di un progetto gestionale; 
    c)  parco  archeologico  a   perimetrazione   unitaria:   un'area
archeologica, la cui componente storica-archeologica, in un  rapporto
natura/cultura sempre presente, risulta particolarmente significativa
o evidente, sopravvissuta ai processi che hanno  prodotto  nel  tempo
piu' o meno profonde trasformazioni e stratificazioni del  territorio
circoscrivibile  all'interno  di  un  perimetro  unitario.  I  parchi
archeologici a  perimetrazione  unitaria  sono  suddivisi  in  parchi
archeologici urbani e parchi archeologici extraurbani; 
    d) parco  archeologico  a  rete:  un  parco  costituito  da  aree
archeologiche perimetrate, che abbiano caratteristiche esclusivamente
lineari o che  associno  nella  loro  struttura  linee  e  aree,  che
consentano di mettere in relazione sequenze di aree  aggregabili  fra
loro  secondo  logiche  coerenti,  secondo  quanto  definito  con  il
paragrafo 2.2 delle Linee guida di cui al decreto 18 aprile  2012.  I
parchi archeologici a rete possono  essere:  tematico-tipologici,  se
aggregati secondo una logica di raggruppamento tematica dei monumenti
e  delle  aree;  sincronici,  se  aggregati  secondo  una  logica  di
sincronismo cronologico; diacronici, se aggregati secondo una  logica
di diacronia cronologica.