Art. 3 
 
                         Aree archeologiche 
 
  1. Su istanza degli enti interessati, pubblici e privati, l'Ufficio
regionale competente, entro trenta giorni dalla richiesta, iscrive le
aree archeologiche regionali in  apposito  elenco.  Detto  elenco  e'
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.