Art. 4 
 
  Requisiti e procedura di accreditamento di un parco archeologico 
 
  1. Le aree  archeologiche  possono  essere  trasformate  in  parchi
archeologici  nel  rispetto  degli  articoli  6  e  111  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  2. Ai fini dell'istituzione di un parco archeologico,  il  Comitato
scientifico di cui all'art. 5 raccoglie  le  proposte  di  iniziativa
pubblica o privata e predispone il piano scientifico di cui  all'art.
6, il progetto di valorizzazione e dei servizi di cui all'art. 7 e il
progetto di gestione di cui all'art. 8, che sono sottoposti al parere
preventivo  obbligatorio  per  la  verifica  dei  requisiti  e  della
documentazione  che  dovranno  essere  prodotti  e  presentati   alla
Commissione regionale per i parchi archeologici di  cui  all'art.  9,
per consentire la valutazione oggettiva dei requisiti indicati  nelle
linee guida di cui al decreto 18 aprile 2012. 
  3. Il parere della Commissione regionale per i parchi  archeologici
e  il  progetto  di  istituzione  del  parco  sono   trasmessi   alla
Commissione  nazionale  per  l'accreditamento  e  per   la   verifica
dell'esistenza dei requisiti necessari alla realizzazione del parco e
della loro permanenza. 
  4. Il parco e' istituito con decreto del  Presidente  della  Giunta
regionale.