Art. 4 Requisiti e procedura di accreditamento di un parco archeologico 1. Le aree archeologiche possono essere trasformate in parchi archeologici nel rispetto degli articoli 6 e 111 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 2. Ai fini dell'istituzione di un parco archeologico, il Comitato scientifico di cui all'art. 5 raccoglie le proposte di iniziativa pubblica o privata e predispone il piano scientifico di cui all'art. 6, il progetto di valorizzazione e dei servizi di cui all'art. 7 e il progetto di gestione di cui all'art. 8, che sono sottoposti al parere preventivo obbligatorio per la verifica dei requisiti e della documentazione che dovranno essere prodotti e presentati alla Commissione regionale per i parchi archeologici di cui all'art. 9, per consentire la valutazione oggettiva dei requisiti indicati nelle linee guida di cui al decreto 18 aprile 2012. 3. Il parere della Commissione regionale per i parchi archeologici e il progetto di istituzione del parco sono trasmessi alla Commissione nazionale per l'accreditamento e per la verifica dell'esistenza dei requisiti necessari alla realizzazione del parco e della loro permanenza. 4. Il parco e' istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.