Art. 5 Comitato scientifico 1. Il Comitato scientifico e' l'organo di indirizzo della progettazione, dell'attivita' scientifica e della valorizzazione del parco archeologico. 2. Il Comitato scientifico e' composto da cinque esperti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e puo' essere rinnovato solo per un altro quinquennio. 3. Sono componenti del Comitato scientifico: a) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; b) un rappresentante della Regione Basilicata; c) un professore di ruolo dell'Universita' degli Studi della Basilicata; d) un rappresentante dei comuni nei quali ricade l'area archeologica; e) un esperto di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e di valorizzazione dei beni culturali. 4. Il Comitato scientifico nomina trai suoi componenti il Direttore e adotta un regolamento interno con il quale disciplina il proprio funzionamento. 5. Nell'ambito del Comitato scientifico e' individuato il responsabile della redazione del piano del parco archeologico di cui agli articoli 6, 7 e 8. 6. L'incarico di direttore o di componente del Comitato scientifico e la partecipazione alle riunioni del Comitato non danno luogo da parte della Regione Basilicata alla corresponsione di alcuna indennita', emolumento, compenso e rimborso spese comunque denominato. Agli stessi competono le spese di missione cosi' come previste dalla normativa vigente.