Art. 5 
 
                        Comitato scientifico 
 
  1.  Il  Comitato  scientifico  e'  l'organo  di   indirizzo   della
progettazione, dell'attivita' scientifica e della valorizzazione  del
parco archeologico. 
  2. Il Comitato scientifico e' composto da cinque  esperti  nominati
con decreto del Presidente  della  Giunta  regionale  e  puo'  essere
rinnovato solo per un altro quinquennio. 
  3. Sono componenti del Comitato scientifico: 
    a) un rappresentante del Ministero dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo; 
    b) un rappresentante della Regione Basilicata; 
    c) un professore di  ruolo  dell'Universita'  degli  Studi  della
Basilicata; 
    d)  un  rappresentante  dei  comuni  nei  quali   ricade   l'area
archeologica; 
    e)  un  esperto  di  particolare  e   comprovata   qualificazione
scientifica e professionale in materia di tutela e di  valorizzazione
dei beni culturali. 
  4. Il Comitato scientifico nomina trai suoi componenti il Direttore
e adotta un regolamento interno con il quale  disciplina  il  proprio
funzionamento. 
  5.  Nell'ambito  del  Comitato  scientifico   e'   individuato   il
responsabile della redazione del piano del parco archeologico di  cui
agli articoli 6, 7 e 8. 
  6. L'incarico di direttore o di componente del Comitato scientifico
e la partecipazione alle riunioni del Comitato  non  danno  luogo  da
parte  della  Regione  Basilicata  alla  corresponsione   di   alcuna
indennita',  emolumento,   compenso   e   rimborso   spese   comunque
denominato. Agli stessi competono le spese  di  missione  cosi'  come
previste dalla normativa vigente.