Art. 8 
 
             Progetto di gestione del parco archeologico 
 
  1. Il progetto  di  gestione  definisce  gli  obiettivi  strategici
fondamentali, le priorita' di intervento, le modalita'  attuative  ed
illustra le condizioni di sostenibilita' finanziaria. 
  2. Il progetto di gestione comprende: 
    a)  la  definizione  dell'assetto  istituzionale,  degli   organi
direttivi  e  di  gestione  e  delle  rispettive  responsabilita'   e
competenze nelle forme di gestione diretta o indiretta come  da  art.
10 della presente legge; 
    b) le risultanze dell'avvenuta discussione e/o contrattazione con
gli Enti e con le comunita' locali; 
    c) le collaborazioni  con  Universita'  ed  Enti  di  ricerca  in
relazione all'elaborazione del progetto archeologico  e  scientifico,
alla conduzione di  ricerche  e  di  scavi  ed  allo  svolgimento  di
attivita'  formative  da  tenersi  all'interno  dell'area  del  parco
archeologico; 
    d) i rapporti/  incarichi  di  gestione  anche  con  associazioni
culturali,  fondazioni,  privati  e/o  altri  soggetti  in  grado  di
garantire capacita' scientifiche, progettuali e gestionali; 
    e) un  dettagliato  piano  finanziario  che  indichi  le  risorse
disponibili, le fonti di finanziamento e che contenga una  preventiva
analisi di mercato relativa alle  tendenze  ed  alle  prospettive  di
sviluppo; 
    f) un master plan complessivo con gli  interventi  da  realizzare
anche in relazione ai piani urbanistici corredato dall'indicazione di
tempi e modi previsti per la realizzazione e delle  risorse  umane  e
finanziarie necessarie.