Art. 8 Progetto di gestione del parco archeologico 1. Il progetto di gestione definisce gli obiettivi strategici fondamentali, le priorita' di intervento, le modalita' attuative ed illustra le condizioni di sostenibilita' finanziaria. 2. Il progetto di gestione comprende: a) la definizione dell'assetto istituzionale, degli organi direttivi e di gestione e delle rispettive responsabilita' e competenze nelle forme di gestione diretta o indiretta come da art. 10 della presente legge; b) le risultanze dell'avvenuta discussione e/o contrattazione con gli Enti e con le comunita' locali; c) le collaborazioni con Universita' ed Enti di ricerca in relazione all'elaborazione del progetto archeologico e scientifico, alla conduzione di ricerche e di scavi ed allo svolgimento di attivita' formative da tenersi all'interno dell'area del parco archeologico; d) i rapporti/ incarichi di gestione anche con associazioni culturali, fondazioni, privati e/o altri soggetti in grado di garantire capacita' scientifiche, progettuali e gestionali; e) un dettagliato piano finanziario che indichi le risorse disponibili, le fonti di finanziamento e che contenga una preventiva analisi di mercato relativa alle tendenze ed alle prospettive di sviluppo; f) un master plan complessivo con gli interventi da realizzare anche in relazione ai piani urbanistici corredato dall'indicazione di tempi e modi previsti per la realizzazione e delle risorse umane e finanziarie necessarie.