Art. 9 Commissione regionale per i parchi archeologici 1. La Commissione regionale per i parchi archeologici, istituita ai sensi del decreto ministeriale 18 aprile 2012, paragrafo 3.2, e' organismo di assistenza, di consulenza e di coordinamento in materia di accreditamento dei parchi archeologici. 2. La Commissione regionale per i parchi archeologici e' composta da: a) il Segretario regionale per i beni culturali e paesaggistici della Regione Basilicata o suo delegato; b) il direttore generale del Dipartimento politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca della Regione Basilicata o suo delegato; c) il Soprintendente della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata; d) il Soprintendente del Polo museale regionale della Basilicata; e) un professore di ruolo dell'Universita' degli Studi della Basilicata. 3. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, resta in carica per cinque anni e puo' essere confermata, con le stesse modalita', una sola volta. 4. La Commissione adotta un regolamento interno con il quale disciplina il proprio funzionamento. 5. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo da parte della Regione Basilicata alla corresponsione di alcuna indennita', emolumento, compenso e rimborso spese comunque denominato. Agli stessi competono le spese di missione cosi' come previste dalla normativa vigente. 6. La Commissione regionale per i parchi archeologici: a) fornisce parere, di cui all'art. 4, comma 3, per l'accreditamento dei parchi archeologici presentata dai soggetti proponenti e fornisce supporto tecnico per le eventuali integrazioni necessarie; b) definisce l'esistenza dei requisiti minimi dell' accreditamento dei parchi archeologici da sottoporre alla valutazione del Ministero; c) promuove studi, ricerche ed iniziative in materia di aree e di parchi archeologici.