Art. 10 
 
          Contributi all'acquisto di autoveicoli ecologici 
 
  1. La Regione e' autorizzata  a  concedere,  alle  persone  fisiche
residenti nel territorio regionale, per l'acquisto di autoveicoli con
alimentazione ibrida benzina-elettrica,  inclusiva  di  alimentazione
termica, o con alimentazione benzina-idrogeno  immatricolati  per  la
prima volta nel 2019, un contributo pari al costo di  tre  annualita'
della tassa automobilistica regionale  dovuta,  fino  ad  un  importo
massimo pari a euro 191,00 per ciascun anno e nel limite massimo di 1
milione di euro per ciascun esercizio 2019, 2020 e 2021. 
  2. Con apposito atto della Giunta  saranno  definite  le  modalita'
operative e i tempi per la concessione dei contributi regionali. 
  3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 e' disposta  per
gli esercizi 2019, 2020 e 2021 un'autorizzazione  di  spesa  pari  ad
euro 1.000.000,00, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo  sostenibile
e tutela del  territorio  e  dell'ambiente  -  Programma  8  Qualita'
dell'aria e riduzione dell'inquinamento.