Art. 11 
 
                   Sistema di trasporto integrato 
 
  1. L'autorizzazione di spesa  disposta  dall'art.  25  della  legge
regionale 22  dicembre  2009,  n.  24  (Legge  finanziaria  regionale
adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001,
n. 40 in coincidenza con l'approvazione del  bilancio  di  previsione
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010  e  del
bilancio pluriennale 2010-2012), al fine di attivare  un  sistema  di
trasporto integrato passeggeri di tipo collettivo, nell'ambito  della
Missione  10  Trasporti  e  diritto  alla  mobilita'  -  Programma  2
Trasporto pubblico locale, e' integrata nel modo seguente: 
    esercizio 2019 euro 1.350.000,00.