Art. 11 Sistema di trasporto integrato 1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 25 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012), al fine di attivare un sistema di trasporto integrato passeggeri di tipo collettivo, nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' - Programma 2 Trasporto pubblico locale, e' integrata nel modo seguente: esercizio 2019 euro 1.350.000,00.