Art. 2 
 
                 Alta formazione post-universitaria 
 
  1.  Al  fine  di  favorire   lo   sviluppo   dell'alta   formazione
post-universitaria realizzata in forma collaborativa tra  gli  atenei
nonche' tra le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e' autorizzata, per ciascuno degli anni 2019-2020-2021, una
spesa di euro 1.000.000,00. 
  2. Per far fronte agli oneri di  cui  al  comma  1  sono  disposte,
nell'ambito della Missione 4  Istruzione  e  diritto  allo  studio  -
Programma 4 Istruzione universitaria, le seguenti  autorizzazioni  di
spesa: 
    esercizio 2019 euro 1.000.000,00; 
    esercizio 2020 euro 1.000.000,00; 
    esercizio 2021 euro 1.000.000,00. 
  3. La Giunta regionale provvede a definire con propri atti  criteri
e modalita' per il finanziamento delle attivita' di cui al comma 1.