Art. 2 Alta formazione post-universitaria 1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'alta formazione post-universitaria realizzata in forma collaborativa tra gli atenei nonche' tra le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e' autorizzata, per ciascuno degli anni 2019-2020-2021, una spesa di euro 1.000.000,00. 2. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1 sono disposte, nell'ambito della Missione 4 Istruzione e diritto allo studio - Programma 4 Istruzione universitaria, le seguenti autorizzazioni di spesa: esercizio 2019 euro 1.000.000,00; esercizio 2020 euro 1.000.000,00; esercizio 2021 euro 1.000.000,00. 3. La Giunta regionale provvede a definire con propri atti criteri e modalita' per il finanziamento delle attivita' di cui al comma 1.