Art. 20 Cofinanziamento programmi nelle aree di crisi non complessa 1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a cofinanziare i programmi di investimento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 (Termini, modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali), finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale non complessa. 2. A tal fine e' disposta, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitivita' - Programma 3 Ricerca e innovazione, l'autorizzazione di spesa di euro 563.000,00 per l'esercizio finanziario 2019. 3. La Giunta regionale provvede a definire con propri atti criteri e modalita' per il cofinanziamento delle attivita' di cui al comma 1.