Art. 20 
 
            Cofinanziamento programmi nelle aree di crisi 
                            non complessa 
 
  1. La  Regione  Emilia-Romagna  e'  autorizzata  a  cofinanziare  i
programmi di investimento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 9 giugno 2015 (Termini, modalita' e procedure  per
la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge  15
maggio  1989,  n.  181  in  favore  di  programmi   di   investimento
finalizzati alla riqualificazione delle aree di  crisi  industriali),
finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale non
complessa. 
  2. A tal fine e' disposta, nell'ambito della Missione  14  Sviluppo
economico e competitivita'  -  Programma  3  Ricerca  e  innovazione,
l'autorizzazione  di  spesa  di  euro  563.000,00   per   l'esercizio
finanziario 2019. 
  3. La Giunta regionale provvede a definire con propri atti  criteri
e modalita' per il cofinanziamento delle attivita' di cui al comma 1.