Art. 25 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni  di  spesa  contenute
nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa  fronte  con  le
risorse indicate nel bilancio di  previsione  2019-2021  -  stato  di
previsione dell'entrata, nel  rispetto  delle  destinazioni  definite
dallo stato di previsione della spesa.