Art. 9 
 
              Interventi in materia di opere idrauliche 
              nei corsi d'acqua di competenza regionale 
 
  1. Per l'espletamento del  servizio  di  piena  nei  corsi  d'acqua
ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale, ai sensi del
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle  disposizioni
di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), sono
disposte, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e  tutela
del territorio e dell'ambiente - Programma 1  Difesa  del  suolo,  le
seguenti autorizzazioni di spesa: 
    esercizio 2019 euro 1.000.000,00; 
    esercizio 2020 euro 1.000.000,00; 
    esercizio 2021 euro 1.000.000,00. 
  2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1  la  Regione
Emilia-Romagna e' autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per
la sicurezza territoriale e la protezione civile. 
  3. Contestualmente le autorizzazioni disposte  da  leggi  regionali
precedenti sono revocate.