Art. 4 
 
  Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 
 
  1. Per l'attuazione del titolo II del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio  2009,  n.  42  ),  la  Giunta  regionale  e'  autorizzata  ad
apportare, nel rispetto  degli  equilibri  economico-finanziari,  con
proprio atto,  le  variazioni  inerenti  la  gestione  sanitaria  per
l'iscrizione delle entrate, nonche' delle relative spese.