Art. 6 Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti gia' autorizzati negli anni precedenti 1. In applicazione dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e' autorizzato per l'anno 2019 il ricorso al debito, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, fino all'importo complessivo di euro 1.216.226.214,33, a copertura del presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2018 determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati dall'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 27 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020), rideterminati dall'art. 6 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020). 2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 4,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di trenta anni. 3. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019. 4. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge. 5. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei mutui e' garantito dalla regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. La regione puo' dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite. 6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, trova la copertura nel bilancio di previsione, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla missione 50, programmi 1 e 2. 7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2021 trovano copertura con le successive leggi di bilancio. 8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entita' degli stanziamenti annui, cosi' come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio. 9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.