Art. 6 
 
Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei  mutui  e  prestiti
               gia' autorizzati negli anni precedenti 
 
  1. In applicazione dell'art. 40, comma 2, del  decreto  legislativo
n. 118 del 2011 e' autorizzato per l'anno 2019 il ricorso al  debito,
per far fronte ad  effettive  esigenze  di  cassa,  fino  all'importo
complessivo  di  euro  1.216.226.214,33,  a  copertura  del  presunto
disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio  2018  determinato
dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati  dall'art.  6  della
legge regionale 27 dicembre 2017, n. 27 (Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2018-2020), rideterminati  dall'art.  6  della
legge  regionale  27  luglio  2018,  n.  12  (Assestamento  e   prima
variazione  generale  al  bilancio  di   previsione   della   Regione
Emilia-Romagna 2018-2020). 
  2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del  4,5
per cento annuo, oneri fiscali  esclusi,  e  per  la  durata  massima
dell'ammortamento di trenta anni. 
  3. E'  autorizzata  a  tal  fine  l'iscrizione  degli  stanziamenti
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della  spesa
e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2019. 
  4. La Giunta regionale e' autorizzata a  provvedere  all'assunzione
dei  mutui  e  prestiti  obbligazionari  predetti  con  propri   atti
deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalita'  previste
dalla presente legge. 
  5. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei
mutui e' garantito dalla regione mediante l'iscrizione  nel  bilancio
di previsione della stessa, per tutta  la  durata  dei  mutui,  delle
somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. La  regione  puo'
dare in carico al proprio tesoriere  il  versamento  a  favore  degli
istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle  scadenze
stabilite. 
  6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di  cui  al
presente articolo,  comprensivo  dei  corrispondenti  oneri  fiscali,
trova la copertura nel  bilancio  di  previsione,  nell'ambito  degli
stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti  per
quota di  rimborso  di  interessi  e  del  capitale,  afferenti  alla
missione 50, programmi 1 e 2. 
  7. Le rate di ammortamento relative agli anni  successivi  al  2021
trovano copertura con le successive leggi di bilancio. 
  8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni
finanziarie di cui al comma 1 del presente  articolo  risultino  meno
onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse  in
tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere  una
durata inferiore a  quella  autorizzata,  i  riflessi  corrispondenti
sull'entita'  degli  stanziamenti  annui,  cosi'  come   la   diversa
decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge
di bilancio. 
  9. Le spese per l'ammortamento dei  mutui,  sia  per  la  parte  di
rimborso del capitale sia per la quota interessi,  rientrano  fra  le
spese classificate obbligatorie.