Art. 7 
 
   Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa 
 
  1. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre con  proprio  atto
l'accensione di anticipazioni di cassa  per  fronteggiare  temporanee
deficienze di cassa, disponendo  nello  stesso  atto  le  conseguenti
variazioni di bilancio.