(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
          Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2018) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali  in
materia di attivita' culturali); 
  Visti,  in  particolare,  gli  incentivi  annuali  previsti   dagli
articoli 9, comma 2, lettera d), 18, comma 2, lettera b),  24,  comma
2, lettera b), 26, comma 2, lettera c), e 27, comma  2,  lettera  b),
della legge regionale n. 16/2014; 
  Visti gli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma
7, e 27, comma 5, della legge regionale  n.  16/2014,  che  prevedono
che, con riferimento agli incentivi di cui  sopra,  «con  regolamento
regionale, da adottare entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore
della presente legge, sentita la Commissione  consiliare  competente,
sono  stabilite  le  modalita'  di  selezione  delle  iniziative   da
ammettere  all'incentivo,  le  spese  ammissibili   ai   fini   della
rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del
30  per  cento,  di  spese  generali  di  funzionamento  ammesse,  le
modalita'  di  comunicazione   e   sono   fissati   i   termini   del
procedimento»; 
  Visti, altresi', gli articoli 14, comma 2, 23, comma 6,  24,  comma
6, 26, comma 8 e 27, comma 6, della legge regionale n.  16/2014,  che
rimandano ad uno o piu' avvisi pubblici, approvati con  deliberazione
della Giunta regionale, per la definizione dei settori  d'intervento,
dell'importo da destinare agli incentivi relativi  a  ciascun  avviso
pubblico,  ove  possibile,  delle  tipologie  e  dei  requisiti   dei
beneficiari, delle modalita'  di  presentazione  della  domanda,  dei
criteri e delle priorita' di  selezione  funzionali  all'elaborazione
della graduatoria  delle  iniziative,  per  la  determinazione  della
percentuale  della  misura   dell'incentivo   rispetto   alla   spesa
ammissibile, dei criteri per la quantificazione degli  importi  degli
incentivi,  dei  limiti  massimi  e  minimi  degli  stessi  e  quanto
demandato all'avviso dai relativi regolamenti; 
  Visto il proprio decreto 13 febbraio  2015,  n.  033/Pres.  recante
«regolamento in materia di incentivi annuali per  progetti  regionali
aventi ad oggetto attivita' culturali, in attuazione  degli  articoli
14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e  27,  comma  5,
della legge regionale 11 agosto  2014,  n.  16  (Norme  regionali  in
materia di attivita' culturali)"»; 
  Visto il testo del «regolamento di  modifica  del  "regolamento  in
materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto
attivita' culturali, in attuazione degli articoli 14,  comma  1,  23,
comma 5, 24, comma 5, 26,  comma  7,  e  27,  comma  5,  della  legge
regionale 11 agosto 2014,  n.  16  (Norme  regionali  in  materia  di
attivita' culturali)",  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione 13 febbraio 2015, n. 33», e ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'art. 34 della legge regionale  n.  16/2014,  ai  sensi  del
quale «per le modifiche ai regolamenti della presente legge [...]  si
prescinde dal parere della Commissione consiliare competente»; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso); 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2315 del  6  dicembre
2018; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il  «regolamento  di  modifica  del  "regolamento  in
materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto
attivita' culturali, in attuazione degli articoli 14,  comma  1,  23,
comma 5, 24, comma 5, 26,  comma  7,  e  27,  comma  5,  della  legge
regionale 11 agosto 2014,  n.  16  (Norme  regionali  in  materia  di
attivita' culturali)",  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione 13 febbraio 2015, n. 33»,  nel  testo  allegato  al  presente
decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                               FEDRIGA