Regolamento di modifica  al  «regolamento  in  materia  di  incentivi
  annuali  per  progetti  regionali  aventi  ad   oggetto   attivita'
  culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23,  comma  5,
  24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge  regionale  11
  agosto 2014,  n.  16  (Norme  regionali  in  materia  di  attivita'
  culturali)», emanato con decreto del Presidente  della  Regione  13
  febbraio 2015, n. 33. 
 
 
                               Art. 1. 
 
                   Modifica all'art. 2 del decreto 
               del presidente della regione n. 33/2015 
 
    1. Il comma 2  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (regolamento in materia di  incentivi
annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attivita' culturali,
in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24,  comma  5,
26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014,  n.
16  (norme  regionali  in  materia  di  attivita'   culturali)),   e'
sostituito dal seguente: 
    «2. Gli avvisi pubblici possono  definire  le  modalita'  con  le
quali i richiedenti possono realizzare un  partenariato  associandosi
fra  loro  ai  fini  della  presentazione  delle  domande   e   della
realizzazione dei progetti. In caso di presentazione di  progetti  in
forma associata, il beneficiario e' il soggetto indicato nell'accordo
di associazione fra richiedenti come capofila ed assume il  ruolo  di
unico  interlocutore  dell'Amministrazione  regionale,  ai  fini  del
presente regolamento e degli avvisi pubblici. I  partner  collaborano
allo svolgimento delle attivita' progettuali previste nell'accordo di
associazione e condividono il progetto nella sua interezza.». 
 
 
                               Art. 2. 
 
                Modifiche all'articolo 5 del decreto 
                del presidente della regione 33/2015 
 
    1. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto  del  Presidente  della
Regione  n.  33/2015,  le  parole:  «dei  componenti  esperti   della
Commissione regionale per la cultura, di cui  all'art.  6,  comma  2,
lettere a), b),  c),  d),  e)  e  f)  della  legge,  previa  verifica
dell'assenza di cause di incompatibilita' o conflitto di interessi.»,
sono sostituite dalle seguenti: «componenti esperti, individuati  dal
direttore centrale competente in materia di cultura, anche tra quelli
facenti parte della Commissione regionale  per  la  cultura,  di  cui
all'art. 6, comma 2, lettere a), b), c), d), e)  e  f)  della  legge,
previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilita' o conflitto
di interessi, anche  solo  potenziali,  in  capo  agli  stessi.  Tali
soggetti  svolgono   l'incarico   a   titolo   gratuito,   salvo   il
riconoscimento del solo rimborso delle spese  nella  misura  prevista
per i dipendenti regionali.». 
    2. I commi 7 e 8 dell'art. 5 del  decreto  del  presidente  della
regione n. 33/2015, sono abrogati. 
 
 
                               Art. 3. 
 
                   Modifica all'art. 7 del decreto 
               del presidente della regione n. 33/2015 
 
    1. Al comma 2  dell'art.  7  del  decreto  del  presidente  della
regione n. 33/2015, le parole: «la loro  esclusiva  riferibilita'  al
progetto», sono sostituite dalle seguenti: «l'esclusiva riferibilita'
al progetto della quota eccedente il 10 per cento». 
 
 
                               Art. 4. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
Visto: il presidente: Fedriga