Regolamento di modifica al «regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attivita' culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33. Art. 1. Modifica all'art. 2 del decreto del presidente della regione n. 33/2015 1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attivita' culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attivita' culturali)), e' sostituito dal seguente: «2. Gli avvisi pubblici possono definire le modalita' con le quali i richiedenti possono realizzare un partenariato associandosi fra loro ai fini della presentazione delle domande e della realizzazione dei progetti. In caso di presentazione di progetti in forma associata, il beneficiario e' il soggetto indicato nell'accordo di associazione fra richiedenti come capofila ed assume il ruolo di unico interlocutore dell'Amministrazione regionale, ai fini del presente regolamento e degli avvisi pubblici. I partner collaborano allo svolgimento delle attivita' progettuali previste nell'accordo di associazione e condividono il progetto nella sua interezza.». Art. 2. Modifiche all'articolo 5 del decreto del presidente della regione 33/2015 1. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2015, le parole: «dei componenti esperti della Commissione regionale per la cultura, di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f) della legge, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilita' o conflitto di interessi.», sono sostituite dalle seguenti: «componenti esperti, individuati dal direttore centrale competente in materia di cultura, anche tra quelli facenti parte della Commissione regionale per la cultura, di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f) della legge, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilita' o conflitto di interessi, anche solo potenziali, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.». 2. I commi 7 e 8 dell'art. 5 del decreto del presidente della regione n. 33/2015, sono abrogati. Art. 3. Modifica all'art. 7 del decreto del presidente della regione n. 33/2015 1. Al comma 2 dell'art. 7 del decreto del presidente della regione n. 33/2015, le parole: «la loro esclusiva riferibilita' al progetto», sono sostituite dalle seguenti: «l'esclusiva riferibilita' al progetto della quota eccedente il 10 per cento». Art. 4. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto: il presidente: Fedriga