Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regionale n. 3/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017 n. 082/Pres. (Omissis). Art. 1. Modifiche all'art. 19 del DPreg. n. 82/2017 1. Al comma 7 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, le parole: «la Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore centrale competente in materia di attivita' produttive» e le parole «autorizzandone, contestualmente, la stipulazione» sono soppresse. Art. 2. Modifiche all'art. 20 del DPreg. n. 82/2017 1. Al comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, le parole: «della deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «del provvedimento di approvazione della graduatoria». Art. 3. Modifiche all'art. 26 del DPreg. n. 82/2017 1. Dopo il comma 4 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, e' inserito il seguente: «4-bis. I pagamenti dei corrispettivi riferiti a compravendite immobiliari possono essere effettuati con assegni circolari a condizione che nell'atto pubblico di trasferimento risulti tale modalita' di pagamento.». Art. 4. Modifiche all'art. 31 del DPreg. n. 82/2017 1. Il comma 2 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, e' sostituito dal seguente: «2. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere i posti di lavoro creati, in misura non inferiore a tre unita', per il seguente periodo decorrente dalla data di assunzione: a) tre anni per le piccole e medie imprese; b) cinque anni per le grandi imprese». Art. 5. Norma transitoria 1. La disposizione di cui all'art. 26, comma 4-bis del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, come introdotto dall'art. 3, si applica anche ai pagamenti relativi ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Fedriga