Regolamento di modifica al Regolamento concernente  i  criteri  e  le
  modalita' per la concessione e l'erogazione di contributi in  conto
  capitale a parziale copertura degli interventi di cui  all'art.  6,
  comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa
  FVG-Riforma delle politiche  industriali),  e  per  la  stipula  di
  contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma  4
  della legge regionale n. 3/2015, emanato con decreto del Presidente
  della Regione 18 aprile 2017 n. 082/Pres. 
 
(Omissis). 
 
 
                               Art. 1. 
 
             Modifiche all'art. 19 del DPreg. n. 82/2017 
 
    1. Al comma 7 dell'art.  19  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 82/2017, le parole: «la Giunta regionale» sono  sostituite
dalle seguenti: «il  Direttore  centrale  competente  in  materia  di
attivita' produttive» e le parole  «autorizzandone,  contestualmente,
la stipulazione» sono soppresse. 
 
 
                               Art. 2. 
 
             Modifiche all'art. 20 del DPreg. n. 82/2017 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 82/2017, le parole: «della deliberazione» sono  sostituite
dalle   seguenti:   «del   provvedimento   di   approvazione    della
graduatoria». 
 
 
                               Art. 3. 
 
             Modifiche all'art. 26 del DPreg. n. 82/2017 
 
    1. Dopo il comma 4 dell'art. 26 del decreto del Presidente  della
Regione n. 82/2017, e' inserito il seguente: 
    «4-bis. I pagamenti dei corrispettivi  riferiti  a  compravendite
immobiliari  possono  essere  effettuati  con  assegni  circolari   a
condizione che  nell'atto  pubblico  di  trasferimento  risulti  tale
modalita' di pagamento.». 
 
 
                               Art. 4. 
 
             Modifiche all'art. 31 del DPreg. n. 82/2017 
 
    1. Il comma 2 dell'art.  31  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 82/2017, e' sostituito dal seguente: «2.  Il  beneficiario
ha l'obbligo di mantenere i posti di lavoro  creati,  in  misura  non
inferiore a tre unita', per il seguente periodo decorrente dalla data
di assunzione: 
      a) tre anni per le piccole e medie imprese; 
      b) cinque anni per le grandi imprese». 
 
 
                               Art. 5. 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. La disposizione di cui all'art. 26, comma  4-bis  del  decreto
del Presidente della Regione n. 82/2017, come introdotto dall'art. 3,
si applica anche ai  pagamenti  relativi  ai  procedimenti  in  corso
all'entrata in vigore del presente regolamento. 
 
 
                               Art. 6. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
                                        Visto, il Presidente: Fedriga