Art. 2 
 
                   Denominazione dei dipartimenti 
 
  1.  Il  Dipartimento  economia,  innovazione  e   Europa   di   cui
all'allegato 1 assume la denominazione «Dipartimento  Europa,  sport,
innovazione e ricerca». 
  2. Il Dipartimento cultura italiana, edilizia abitativa, edilizia e
patrimonio  di   cui   all'allegato   1   assume   la   denominazione
«Dipartimento cultura italiana, ambiente e energia». 
  3. Il Dipartimento sviluppo del territorio, ambiente ed energia  di
cui all'allegato 1 assume la denominazione «Dipartimento sviluppo del
territorio, paesaggio e beni culturali». 
  4.  Il  Dipartimento  diritto  allo  studio,  cultura   tedesca   e
integrazione  di  cui  all'allegato   1   assume   la   denominazione
«Dipartimento cultura  tedesca,  diritto  allo  studio,  commercio  e
servizi, artigianato, industria, lavoro, integrazione». 
  5. Il Dipartimento famiglia e informatica dell'allegato 1 assume la
denominazione «Dipartimento famiglia,  anziani,  sociale  e  edilizia
abitativa». 
  6. Il «dipartimento beni culturali, musei, viabilita' e  mobilita'»
di  cui  all'allegato  1  assume   la   denominazione   «Dipartimento
infrastrutture, viabilita' e mobilita'». 
  7. Il  «Dipartimento  agricoltura,  foreste,  protezione  civile  e
comuni»  dell'allegato  1  assume  la   denominazione   «Dipartimento
agricoltura, foreste, turismo e protezione civile». 
  8. Il «Dipartimento salute,  sport,  politiche  sociali  e  lavoro»
assume  la  denominazione  «Dipartimento  salute,   banda   larga   e
cooperative». 
  9. E' istituito il «Dipartimento edilizia, libro fondiario, catasto
e patrimonio».