Art. 2 Denominazione dei dipartimenti 1. Il Dipartimento economia, innovazione e Europa di cui all'allegato 1 assume la denominazione «Dipartimento Europa, sport, innovazione e ricerca». 2. Il Dipartimento cultura italiana, edilizia abitativa, edilizia e patrimonio di cui all'allegato 1 assume la denominazione «Dipartimento cultura italiana, ambiente e energia». 3. Il Dipartimento sviluppo del territorio, ambiente ed energia di cui all'allegato 1 assume la denominazione «Dipartimento sviluppo del territorio, paesaggio e beni culturali». 4. Il Dipartimento diritto allo studio, cultura tedesca e integrazione di cui all'allegato 1 assume la denominazione «Dipartimento cultura tedesca, diritto allo studio, commercio e servizi, artigianato, industria, lavoro, integrazione». 5. Il Dipartimento famiglia e informatica dell'allegato 1 assume la denominazione «Dipartimento famiglia, anziani, sociale e edilizia abitativa». 6. Il «dipartimento beni culturali, musei, viabilita' e mobilita'» di cui all'allegato 1 assume la denominazione «Dipartimento infrastrutture, viabilita' e mobilita'». 7. Il «Dipartimento agricoltura, foreste, protezione civile e comuni» dell'allegato 1 assume la denominazione «Dipartimento agricoltura, foreste, turismo e protezione civile». 8. Il «Dipartimento salute, sport, politiche sociali e lavoro» assume la denominazione «Dipartimento salute, banda larga e cooperative». 9. E' istituito il «Dipartimento edilizia, libro fondiario, catasto e patrimonio».