(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana -  Parte
                   I - n. 54 del 18 dicembre 2018) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                 Interventi per le autonomie locali 
 
  1. Al comma 6 dell'art. 15 della legge regionale 8 maggio 2018,  n.
8, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti lettere: 
  «e-bis) 8.000 migliaia  di  euro  per  l'anno  2018  al  Comune  di
Catania,  per  la  corresponsione  degli  emolumenti   al   personale
dipendente e del personale delle societa' partecipate; 
  e-ter) 2.000 migliaia di euro per l'anno 2018 al  libero  Consorzio
comunale di Siracusa,  per  la  corresponsione  degli  emolumenti  al
personale dipendente  e  del  personale  delle  societa'  partecipata
Siracusa Risorse S.p.a.; 
  e-quater) 3.000 migliaia di euro per l'anno 2018  quale  contributo
straordinario una tantum in favore dei comuni che  hanno  concluso  i
processi di stabilizzazione del personale  titolare  di  contratto  a
tempo determinato nel periodo compreso tra il 1° gennaio  2010  e  la
data di entrata in  vigore  dell'art.  3  della  legge  regionale  29
dicembre 2016, n.  27.  Il  Dipartimento  regionale  delle  autonomie
locali  provvede  a  ripartire  agli  enti  interessati  le   risorse
assegnate in proporzione al costo complessivo  sostenuto  ed  erogato
dall'ente nel periodo 2010-2018; 
  e-quinquies) 300 migliaia di  euro  per  l'anno  2018  alla  Citta'
metropolitana  di  Palermo  da  destinare  in   via   esclusiva   per
l'affidamento della gestione delle piste da discesa dell'area servita
dagli impianti di risalita di Piano Battaglia.». 
  2. Al comma 8 dell'art. 15  della  legge  regionale  n.  8/2018  le
parole «5.500 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole  «18.800
migliaia di euro». 
  3. Al comma 11 dell'art. 15 della  legge  regionale  n.  8/2018  le
parole  «densita'   demografica»   sono   sostituite   dalle   parole
«popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT». 
  4. Al comma 14 dell'art. 15 della legge  regionale  n.  8/2018,  le
parole «triennio 2018-2020» sono  sostituite  dalle  parole  «biennio
2019-2020». 
  5. Il comma 19 dell'art. 15 della  legge  regionale  n.  8/2018  e'
soppresso. 
  6.  Nell'ambito  delle  risorse  di  cui  all'art.  6  della  legge
regionale  n.  5/2014  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e'
autorizzata, per l'anno 2018, l'ulteriore spesa di 1.600 migliaia  di
euro in favore dei comuni in dissesto per  il  rimborso  delle  spese
sostenute per il trasporto  interurbano  degli  alunni  delle  scuole
medie superiori, da ripartire in  proporzione  alla  spesa  sostenuta
nell'anno precedente. 
  7. Per le finalita' di cui ai commi da 1 a 6,  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n.  5/2014  e
successive modifiche ed  integrazioni,  per  l'esercizio  finanziario
2018, e'  incrementata  di  7.900  migliaia  di  euro  (Missione  18,
Programma 1, capitolo 191301). 
  8. All'art. 63, comma 1, della legge regionale n. 8/2018,  dopo  le
parole  «modifiche  ed  integrazioni»  sono  aggiunte  le  parole  «a
decorrere dall'esercizio finanziario 2019» (Missione 8, Programma  2,
capitolo 673340). 
  9. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'art.  6  della
legge regionale 28 gennaio 2014, n.  5,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, per l'esercizio finanziario 2018, e' ridotta  di  2.000
migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 191313). 
  10. Per l'anno 2018 e' autorizzata la spesa di  3.099  migliaia  di
euro per l'erogazione di contributi in  favore  dei  comuni  che  non
hanno potuto provvedere al pagamento  di  almeno  due  mensilita'  ai
dipendenti di ruolo alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, nonche' dei comuni in dissesto o strutturalmente deficitari ai
sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione del comune di cui
al  comma  1,  lettera  e-bis).  I  contributi  sono   assegnati   in
proporzione alla popolazione nonche'  al  numero  dei  dipendenti  di
ruolo di ciascun comune e sono ripartiti, previa istanza motivata del
sindaco, con provvedimento del Dipartimento regionale delle autonomie
locali in base all'ordine cronologico  di  presentazione  e  fino  ad
esaurimento delle risorse. 
  11. E' costituito presso l'Assessorato  regionale  delle  autonomie
locali e della  funzione  pubblica  -  Dipartimento  regionale  delle
autonomie locali il Fondo regionale di garanzia per gli  enti  locali
siciliani in dissesto e in piano di riequilibrio pluriennale, pari  a
4.000 migliaia di euro, da destinare almeno per  l'80  per  cento  ai
comuni, da ripartire in proporzione al numero di abitanti.  Gli  enti
locali,   previa   delibera    dell'organo    consiliare,    chiedono
l'attivazione del Fondo attraverso un soggetto  bancario  previamente
individuato nelle forme di legge. La somma massima garantita e quindi
erogabile nel corso dell'esercizio finanziario 2018 non puo' superare
40.000 migliaia di euro ed  e'  utilizzabile  esclusivamente  per  il
pagamento degli stipendi, parte fissa,  e  degli  oneri  contributivi
dell'ente locale richiedente e delle proprie  partecipate.  La  somma
erogata e' rimborsata in cinque annualita' al soggetto  bancario  dal
Dipartimento regionale delle autonomie locali, che e'  autorizzato  a
trattenere la rata annuale  a  valere  sui  trasferimenti  in  favore
dell'ente locale  richiedente  che  ha  ottenuto  l'erogazione  delle
risorse sulla base  delle  somme  attribuite  allo  stesso  ai  sensi
dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed
integrazioni e dell'art. 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8.
Gli interessi rimangono a carico dell'ente locale richiedente. 
  12. Il contributo di  cui  all'art.  9  della  legge  regionale  n.
8/2018, come determinato dalla Conferenza Regioni - autonomie locali,
e' destinato anche al  rafforzamento  della  rappresentanza  unitaria
delle Citta' metropolitane e dei liberi Consorzi comunali. 
  13. All'art. 26 della legge regionale n. 8/2018, dopo il comma 6 e'
aggiunto il seguente: 
  «6-bis. Per i comuni nonche' per i liberi Consorzi  comunali  e  le
Citta' metropolitane che hanno  dichiarato  dissesto  finanziario  ai
sensi dell'art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' per gli  enti  che  non
hanno provveduto all'approvazione dei documenti contabili, il termine
del 31 dicembre 2018 per avviare le procedure di stabilizzazione  dei
lavoratori con contratto di lavoro a  tempo  determinato  di  cui  al
comma 6 e' differito al 31 dicembre 2019, fermo restando il limite di
spesa quantificata al comma 21 dell'art. 3 della legge  regionale  29
dicembre 2016, n. 27. Nelle more della definizione delle procedure di
stabilizzazione, gli enti sono autorizzati a prorogare i rapporti  di
lavoro.».