(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 54 del 18 dicembre 2018) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Interventi per le autonomie locali 1. Al comma 6 dell'art. 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti lettere: «e-bis) 8.000 migliaia di euro per l'anno 2018 al Comune di Catania, per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e del personale delle societa' partecipate; e-ter) 2.000 migliaia di euro per l'anno 2018 al libero Consorzio comunale di Siracusa, per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e del personale delle societa' partecipata Siracusa Risorse S.p.a.; e-quater) 3.000 migliaia di euro per l'anno 2018 quale contributo straordinario una tantum in favore dei comuni che hanno concluso i processi di stabilizzazione del personale titolare di contratto a tempo determinato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e la data di entrata in vigore dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27. Il Dipartimento regionale delle autonomie locali provvede a ripartire agli enti interessati le risorse assegnate in proporzione al costo complessivo sostenuto ed erogato dall'ente nel periodo 2010-2018; e-quinquies) 300 migliaia di euro per l'anno 2018 alla Citta' metropolitana di Palermo da destinare in via esclusiva per l'affidamento della gestione delle piste da discesa dell'area servita dagli impianti di risalita di Piano Battaglia.». 2. Al comma 8 dell'art. 15 della legge regionale n. 8/2018 le parole «5.500 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «18.800 migliaia di euro». 3. Al comma 11 dell'art. 15 della legge regionale n. 8/2018 le parole «densita' demografica» sono sostituite dalle parole «popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT». 4. Al comma 14 dell'art. 15 della legge regionale n. 8/2018, le parole «triennio 2018-2020» sono sostituite dalle parole «biennio 2019-2020». 5. Il comma 19 dell'art. 15 della legge regionale n. 8/2018 e' soppresso. 6. Nell'ambito delle risorse di cui all'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni e' autorizzata, per l'anno 2018, l'ulteriore spesa di 1.600 migliaia di euro in favore dei comuni in dissesto per il rimborso delle spese sostenute per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, da ripartire in proporzione alla spesa sostenuta nell'anno precedente. 7. Per le finalita' di cui ai commi da 1 a 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per l'esercizio finanziario 2018, e' incrementata di 7.900 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301). 8. All'art. 63, comma 1, della legge regionale n. 8/2018, dopo le parole «modifiche ed integrazioni» sono aggiunte le parole «a decorrere dall'esercizio finanziario 2019» (Missione 8, Programma 2, capitolo 673340). 9. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, per l'esercizio finanziario 2018, e' ridotta di 2.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 191313). 10. Per l'anno 2018 e' autorizzata la spesa di 3.099 migliaia di euro per l'erogazione di contributi in favore dei comuni che non hanno potuto provvedere al pagamento di almeno due mensilita' ai dipendenti di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' dei comuni in dissesto o strutturalmente deficitari ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione del comune di cui al comma 1, lettera e-bis). I contributi sono assegnati in proporzione alla popolazione nonche' al numero dei dipendenti di ruolo di ciascun comune e sono ripartiti, previa istanza motivata del sindaco, con provvedimento del Dipartimento regionale delle autonomie locali in base all'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse. 11. E' costituito presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento regionale delle autonomie locali il Fondo regionale di garanzia per gli enti locali siciliani in dissesto e in piano di riequilibrio pluriennale, pari a 4.000 migliaia di euro, da destinare almeno per l'80 per cento ai comuni, da ripartire in proporzione al numero di abitanti. Gli enti locali, previa delibera dell'organo consiliare, chiedono l'attivazione del Fondo attraverso un soggetto bancario previamente individuato nelle forme di legge. La somma massima garantita e quindi erogabile nel corso dell'esercizio finanziario 2018 non puo' superare 40.000 migliaia di euro ed e' utilizzabile esclusivamente per il pagamento degli stipendi, parte fissa, e degli oneri contributivi dell'ente locale richiedente e delle proprie partecipate. La somma erogata e' rimborsata in cinque annualita' al soggetto bancario dal Dipartimento regionale delle autonomie locali, che e' autorizzato a trattenere la rata annuale a valere sui trasferimenti in favore dell'ente locale richiedente che ha ottenuto l'erogazione delle risorse sulla base delle somme attribuite allo stesso ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8. Gli interessi rimangono a carico dell'ente locale richiedente. 12. Il contributo di cui all'art. 9 della legge regionale n. 8/2018, come determinato dalla Conferenza Regioni - autonomie locali, e' destinato anche al rafforzamento della rappresentanza unitaria delle Citta' metropolitane e dei liberi Consorzi comunali. 13. All'art. 26 della legge regionale n. 8/2018, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Per i comuni nonche' per i liberi Consorzi comunali e le Citta' metropolitane che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' per gli enti che non hanno provveduto all'approvazione dei documenti contabili, il termine del 31 dicembre 2018 per avviare le procedure di stabilizzazione dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 6 e' differito al 31 dicembre 2019, fermo restando il limite di spesa quantificata al comma 21 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27. Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione, gli enti sono autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro.».