Art. 3 
 
                         Modifiche di norme 
 
  1. All'art. 3, comma 2-bis, della legge regionale 15  maggio  2013,
n. 9, dopo le parole «spese di investimento» sono aggiunte le  parole
«nonche' alla dismissione dei contratti derivati». 
  2. All'art. 27, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8,
dopo la parola «discendenti»  le  parole  «dal  contenzioso  relativo
alle» sono soppresse ed e' aggiunta la parola «dalle». 
  3. Alla legge regionale 31 agosto  1998,  n.  14,  e'  aggiunto  il
seguente articolo: 
  «Art. 10-bis (Erogazioni liberali). -  1.  Le  erogazioni  liberali
effettuate da enti, aziende, societa' e privati cittadini  a  seguito
di eventi calamitosi  accaduti  sul  territorio  della  Regione  sono
destinate alle attivita' di assistenza  a  favore  della  popolazione
vulnerata  e  alla  realizzazione  di  interventi  emergenziali   per
consentire un rapido rientro alle condizioni di normalita'. 
  2. Le erogazioni liberali sono introitate in apposito  capitolo  di
entrata del  bilancio  della  Regione  e  assegnate  al  Dipartimento
regionale della protezione civile con  provvedimento  del  Ragioniere
generale.». 
  4. All'art.  64  della  legge  regionale  n.  8/2018  e  successive
modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, le parole «con decorrenza 1°  gennaio  2019»  sono
sostituite dalle parole «con decorrenza 1° luglio 2019»; 
    b) al comma 1, dopo le parole «con decorrenza  1°  gennaio  2019»
sono  aggiunte  le  parole  «con   conclusione   delle   operativita'
istruttorie entro e non oltre il 28 febbraio 2019»; 
    c) al comma 1, alla fine e' aggiunto il seguente  periodo  «Entro
la richiamata data di conclusione delle operativita'  istruttorie  il
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e  il
Dipartimento regionale del lavoro,  dell'impiego,  dell'orientamento,
dei servizi e delle attivita' formative, la RESAIS e le parti sociali
definiranno gli aspetti economici e  normativi  del  transito,  ferme
restando le previsioni di cui al comma 5.»; 
    d) al comma 2, sono aggiunte le parole  «Analogo  trattamento  di
sostegno al reddito sara' assicurato  ai  richiamati  soggetti  anche
nell'ipotesi di una negativa pronuncia della Corte costituzionale.»; 
    e) al  comma  3,  le  parole  «entro  il  30  luglio  2018»  sono
sostituite dalle parole «entro e non oltre tre giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge.». 
  5. Al fine di scongiurare la cessazione delle attivita' del  Centro
regionale Helen  Keller,  di  seguito  denominato  «Centro»,  per  il
triennio 2017-2019 il  contributo  di  cui  all'art.  1  della  legge
regionale 30 aprile 2001, n.  4,  e'  prioritariamente  destinato  al
ripiano delle sofferenze gestionali del  Centro  con  riferimento  al
precedente quinquennio. 
  6. Il Centro e' onerato di  rendicontare  ogni  singola  annualita'
contributiva  del  predetto  triennio  dando  puntuale  contezza  del
ripiano di cui al comma 5, esibendo i conseguenti documenti contabili
a consuntivo. 
  7. A decorrere dal 2021, con riferimento  al  contributo  stanziato
per l'anno 2020, si applica la disciplina preesistente  di  cui  agli
articoli 1, 2 e 8 della  legge  regionale  n.  4/2001,  in  combinato
disposto con l'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e
successive modifiche ed integrazioni. 
  8. Qualora il Centro definisca in periodo antecedente il ripiano di
cui al comma 5, con eguale termine trovano applicazione le  procedure
di cui al comma 7. 
  9. Alla legge regionale 10 luglio 2015, n. 13,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'art. 1,  comma  2,  dopo  le  parole  «normativa  vigente»
aggiungere le  parole  «salvo  l'obbligo  di  adeguare  le  norme  di
attuazione dei suddetti  strumenti  urbanistici  ai  contenuti  della
presente legge,  per  le  parti  che  dovessero  risultare  con  essi
contrastanti.»; 
    b) all'art. 3, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia ancora adottato
lo studio di dettaglio previsto  dal  comma  1,  relativo  all'intero
centro storico, e' data facolta' al soggetto che  intende  effettuare
interventi in  conformita'  ai  contenuti  della  presente  legge  di
proporre uno studio di dettaglio stralcio  relativo  ad  un  comparto
territoriale, costituito da una o piu' unita' edilizie, con l'obbligo
del comune di attivare il procedimento previsto  dal  medesimo  comma
1.». 
  10. All'art. 26, comma 13  della  legge  regionale  n.  8/2018,  le
parole  «nei  ruoli  dell'Irsap»   sono   sostituite   dalle   parole
«all'Irsap, mantenendo la medesima tipologia contrattuale».