Art. 3 Modifiche di norme 1. All'art. 3, comma 2-bis, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, dopo le parole «spese di investimento» sono aggiunte le parole «nonche' alla dismissione dei contratti derivati». 2. All'art. 27, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, dopo la parola «discendenti» le parole «dal contenzioso relativo alle» sono soppresse ed e' aggiunta la parola «dalle». 3. Alla legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 10-bis (Erogazioni liberali). - 1. Le erogazioni liberali effettuate da enti, aziende, societa' e privati cittadini a seguito di eventi calamitosi accaduti sul territorio della Regione sono destinate alle attivita' di assistenza a favore della popolazione vulnerata e alla realizzazione di interventi emergenziali per consentire un rapido rientro alle condizioni di normalita'. 2. Le erogazioni liberali sono introitate in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione e assegnate al Dipartimento regionale della protezione civile con provvedimento del Ragioniere generale.». 4. All'art. 64 della legge regionale n. 8/2018 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole «con decorrenza 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle parole «con decorrenza 1° luglio 2019»; b) al comma 1, dopo le parole «con decorrenza 1° gennaio 2019» sono aggiunte le parole «con conclusione delle operativita' istruttorie entro e non oltre il 28 febbraio 2019»; c) al comma 1, alla fine e' aggiunto il seguente periodo «Entro la richiamata data di conclusione delle operativita' istruttorie il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative, la RESAIS e le parti sociali definiranno gli aspetti economici e normativi del transito, ferme restando le previsioni di cui al comma 5.»; d) al comma 2, sono aggiunte le parole «Analogo trattamento di sostegno al reddito sara' assicurato ai richiamati soggetti anche nell'ipotesi di una negativa pronuncia della Corte costituzionale.»; e) al comma 3, le parole «entro il 30 luglio 2018» sono sostituite dalle parole «entro e non oltre tre giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.». 5. Al fine di scongiurare la cessazione delle attivita' del Centro regionale Helen Keller, di seguito denominato «Centro», per il triennio 2017-2019 il contributo di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4, e' prioritariamente destinato al ripiano delle sofferenze gestionali del Centro con riferimento al precedente quinquennio. 6. Il Centro e' onerato di rendicontare ogni singola annualita' contributiva del predetto triennio dando puntuale contezza del ripiano di cui al comma 5, esibendo i conseguenti documenti contabili a consuntivo. 7. A decorrere dal 2021, con riferimento al contributo stanziato per l'anno 2020, si applica la disciplina preesistente di cui agli articoli 1, 2 e 8 della legge regionale n. 4/2001, in combinato disposto con l'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni. 8. Qualora il Centro definisca in periodo antecedente il ripiano di cui al comma 5, con eguale termine trovano applicazione le procedure di cui al comma 7. 9. Alla legge regionale 10 luglio 2015, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 1, comma 2, dopo le parole «normativa vigente» aggiungere le parole «salvo l'obbligo di adeguare le norme di attuazione dei suddetti strumenti urbanistici ai contenuti della presente legge, per le parti che dovessero risultare con essi contrastanti.»; b) all'art. 3, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia ancora adottato lo studio di dettaglio previsto dal comma 1, relativo all'intero centro storico, e' data facolta' al soggetto che intende effettuare interventi in conformita' ai contenuti della presente legge di proporre uno studio di dettaglio stralcio relativo ad un comparto territoriale, costituito da una o piu' unita' edilizie, con l'obbligo del comune di attivare il procedimento previsto dal medesimo comma 1.». 10. All'art. 26, comma 13 della legge regionale n. 8/2018, le parole «nei ruoli dell'Irsap» sono sostituite dalle parole «all'Irsap, mantenendo la medesima tipologia contrattuale».