Art. 2 
 
          Cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci 
 
  1.   Per   le   celebrazioni   sul   territorio    regionale    del
cinquecentenario dalla morte  di  Leonardo  da  Vinci,  l'Ufficio  di
presidenza del Consiglio regionale, su proposta  del  presidente  del
Consiglio regionale, fornisce indirizzi agli uffici consiliari per la
predisposizione   del   programma   celebrativo   e   del    relativo
finanziamento. 
  2. Per gli interventi di cui  al  presente  articolo  e'  stanziato
l'importo di € 50.000,00.