Art. 2 Cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci 1. Per le celebrazioni sul territorio regionale del cinquecentenario dalla morte di Leonardo da Vinci, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta del presidente del Consiglio regionale, fornisce indirizzi agli uffici consiliari per la predisposizione del programma celebrativo e del relativo finanziamento. 2. Per gli interventi di cui al presente articolo e' stanziato l'importo di € 50.000,00.