Art. 5 
 
                        Comitato scientifico 
 
  1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale puo'  costituire
un apposito comitato di esperti per la predisposizione dei criteri di
selezione delle iniziative di cui agli articoli  2,  3,  4  e  6.  La
partecipazione degli esperti ai  lavori  del  comitato  e'  a  titolo
gratuito.