Art. 5 Comitato scientifico 1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale puo' costituire un apposito comitato di esperti per la predisposizione dei criteri di selezione delle iniziative di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6. La partecipazione degli esperti ai lavori del comitato e' a titolo gratuito.