Art. 10 Coordinamento con il Repertorio delle qualificazioni e database comunitario 1. Con successivo decreto dell'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale si provvedera' entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento all'aggiornamento del Repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana, di cui all'art. 30 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, attraverso l'inserimento fra i profili di «Formazione normata» delle tre qualifiche professionali di cui alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 7, come disciplinate dall'allegato 1 al presente regolamento e con indicazione della relativa disciplina di riferimento in coerenza con quanto sara' previsto nel decreto del Presidente e nei successivi atti normativi attuativi della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29: a) «inshore diver»; b) «top up offshore air diver»; c) «altofondalista offshore sat diver». 2. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attivita' formative, provvede entro il termine di 30 giorni all'adozione degli adempimenti necessari anche nei confronti dei competenti uffici ed organismi dello Stato per l'inserimento delle qualificazioni di cui al presente regolamento nel database tenuto dalla Commissione europea e pubblicato sul relativo sito internet per agevolare il riconoscimento delle qualifiche ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005.