Art. 10 
 
                   Coordinamento con il Repertorio 
             delle qualificazioni e database comunitario 
 
  1. Con successivo decreto  dell'Assessore  per  l'istruzione  e  la
formazione professionale si provvedera' entro 45 giorni dalla data di
entrata in vigore  del  presente  regolamento  all'aggiornamento  del
Repertorio delle  qualificazioni  della  Regione  siciliana,  di  cui
all'art. 30 della legge regionale 17 maggio 2016,  n.  8,  attraverso
l'inserimento  fra  i  profili  di  «Formazione  normata»  delle  tre
qualifiche professionali di cui alla legge regionale 21 aprile  2016,
n. 7, come disciplinate dall'allegato 1 al presente regolamento e con
indicazione della relativa disciplina di riferimento in coerenza  con
quanto sara' previsto nel decreto del  Presidente  e  nei  successivi
atti normativi attuativi della legge regionale 29 dicembre  2016,  n.
29: 
    a) «inshore diver»; 
    b) «top up offshore air diver»; 
    c) «altofondalista offshore sat diver». 
  2.   Il   Dipartimento   regionale   del   lavoro,    dell'impiego,
dell'orientamento e dei servizi e delle attivita' formative, provvede
entro  il  termine  di  30  giorni  all'adozione  degli   adempimenti
necessari anche nei confronti  dei  competenti  uffici  ed  organismi
dello Stato per l'inserimento delle qualificazioni di cui al presente
regolamento  nel  database  tenuto  dalla   Commissione   europea   e
pubblicato sul relativo sito internet per agevolare il riconoscimento
delle  qualifiche  ai  sensi  della  direttiva  n.   2005/36/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005.