Art. 2 
 
                Istituzione del Repertorio telematico 
 
  1. E'  istituito  presso  il  Dipartimento  regionale  del  lavoro,
dell'impiego, dell'orientamento  e  dei  servizi  e  delle  attivita'
formative il Repertorio telematico di  cui  all'art.  4  della  legge
regionale  21  aprile  2016,  n.  7  con  la  funzione  di  agevolare
l'incontro fra domanda ed offerta  di  lavoro  con  riferimento  alle
attivita' professionali correlate  alle  qualifiche  formative  della
subacquea  industriale,  come  definite  dall'art.  2   della   legge
regionale 21 aprile 2016, n. 7. 
  2. Entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  regolamento  il  dirigente  generale   del
Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento  e
dei servizi e delle attivita' formative individua, nell'ambito  della
struttura di pertinenza il servizio e l'unita'  operativa  competenti
per  l'implementazione  e  la  gestione  del  Repertorio  telematico.
Nell'ambito  del  detto  provvedimento  dirigenziale  si   procedera'
altresi' all'assegnazione delle eventuali risorse strumentali nonche'
alle indicazioni per l'attivazione del  sito  internet  dedicato  che
dovra' essere tempestivamente ed opportunamente  reso  accessibile  e
pubblicizzato mediante collegamenti  telematici  sulla  homepage  PIR
della Regione e sulla pagina del Dipartimento. 
  3. Entro il termine  inderogabile  di  45  giorni  dalla  data  del
provvedimento dirigenziale di cui al comma 2 il sito internet  dovra'
risultare attivo ed accessibile e si dovra' dare avvio alla ricezione
ed all'istruttoria delle istanze di iscrizione.