Art. 2 Istituzione del Repertorio telematico 1. E' istituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attivita' formative il Repertorio telematico di cui all'art. 4 della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7 con la funzione di agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro con riferimento alle attivita' professionali correlate alle qualifiche formative della subacquea industriale, come definite dall'art. 2 della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7. 2. Entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attivita' formative individua, nell'ambito della struttura di pertinenza il servizio e l'unita' operativa competenti per l'implementazione e la gestione del Repertorio telematico. Nell'ambito del detto provvedimento dirigenziale si procedera' altresi' all'assegnazione delle eventuali risorse strumentali nonche' alle indicazioni per l'attivazione del sito internet dedicato che dovra' essere tempestivamente ed opportunamente reso accessibile e pubblicizzato mediante collegamenti telematici sulla homepage PIR della Regione e sulla pagina del Dipartimento. 3. Entro il termine inderogabile di 45 giorni dalla data del provvedimento dirigenziale di cui al comma 2 il sito internet dovra' risultare attivo ed accessibile e si dovra' dare avvio alla ricezione ed all'istruttoria delle istanze di iscrizione.