Art. 4 Iscrizione al Repertorio 1. L'iscrizione al Repertorio telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati indirizzata all'ufficio competente di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento. 2. La domanda di iscrizione dovra' essere sottoposta in carta libera esclusivamente sul modello cartaceo e/o telematico predisposto ed approvato con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attivita' formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 45 giorni dalla data indicata dall'art. 2, comma 2, del presente regolamento. 3. La domanda di iscrizione dovra' contenere apposita informativa ed autorizzazione al trattamento ed alla pubblicazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. Il mancato rilascio da parte dell'istante dell'autorizzazione comporta la reiezione dell'istanza per impossibilita' a dar seguito al procedimento. 4. Le modalita' e i contenuti della domanda di iscrizione saranno disposti con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attivita' formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 45 giorni dalla data indicata dall'art. 2, comma 2, del presente regolamento. 5. Per l'iscrizione gli interessati dovranno procedere al versamento dei diritti di rilascio della card. Le modalita' di versamento ed i relativi importi saranno definiti con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attivita' formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 45 giorni dalla data indicata dall'art. 2, comma 2, del presente regolamento.