Art. 4 
 
                      Iscrizione al Repertorio 
 
  1.  L'iscrizione  al  Repertorio  telematico  avviene  su   istanza
individuale   dei   singoli   interessati   indirizzata   all'ufficio
competente di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento. 
  2. La domanda di  iscrizione  dovra'  essere  sottoposta  in  carta
libera esclusivamente sul modello cartaceo e/o telematico predisposto
ed  approvato  con   provvedimento   del   dirigente   generale   del
Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento  e
dei servizi e delle attivita' formative da emanarsi entro il  termine
inderogabile di 45 giorni dalla data indicata dall'art. 2,  comma  2,
del presente regolamento. 
  3. La domanda di iscrizione dovra' contenere  apposita  informativa
ed autorizzazione al  trattamento  ed  alla  pubblicazione  dei  dati
personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e
successive modifiche ed integrazioni. Il mancato  rilascio  da  parte
dell'istante dell'autorizzazione comporta la  reiezione  dell'istanza
per impossibilita' a dar seguito al procedimento. 
  4. Le modalita' e i contenuti della domanda di  iscrizione  saranno
disposti con provvedimento del dirigente  generale  del  Dipartimento
regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e
delle attivita' formative da emanarsi entro il  termine  inderogabile
di 45 giorni dalla data indicata dall'art. 2, comma 2,  del  presente
regolamento. 
  5.  Per  l'iscrizione  gli  interessati   dovranno   procedere   al
versamento dei diritti  di  rilascio  della  card.  Le  modalita'  di
versamento ed i relativi importi saranno definiti  con  provvedimento
del  dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  del   lavoro,
dell'impiego, dell'orientamento  e  dei  servizi  e  delle  attivita'
formative da emanarsi entro il  termine  inderogabile  di  45  giorni
dalla data indicata dall'art. 2, comma 2, del presente regolamento.