Art. 5 Istruttoria delle istanze 1. L'ufficio competente, acquisita l'istanza di iscrizione, variazione o cancellazione, procede alla verifica della regolarita' e completezza della stessa. 2. Se la documentazione allegata all'istanza e' incompleta, l'ufficio fornisce tempestivamente comunicazione all'istante che deve, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, procedere all'integrazione della stessa. In caso d'inadempienza da parte dell'istante la relativa domanda sara' respinta. 3. L'ufficio competente, se accerta che la documentazione sottoposta e' falsa procede alla reiezione della domanda o, nel caso di un soggetto gia' iscritto al Repertorio, alla cancellazione della relativa posizione, dandone tempestiva comunicazione all'interessato e salva l'attivazione dei procedimenti obbligatori previsti dalla vigente disciplina. 4. In esito all'istruttoria positiva dell'istanza di iscrizione l'ufficio competente provvede, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza e salvi i casi di cui al comma 3, all'iscrizione della posizione nel Repertorio telematico, all'attribuzione del numero progressivo individuale d'iscrizione ed al contestuale rilascio della card nominativa.