Art. 5 
 
                      Istruttoria delle istanze 
 
  1.  L'ufficio  competente,  acquisita  l'istanza   di   iscrizione,
variazione o cancellazione, procede alla verifica della regolarita' e
completezza della stessa. 
  2.  Se  la  documentazione  allegata  all'istanza  e'   incompleta,
l'ufficio  fornisce  tempestivamente  comunicazione  all'istante  che
deve,  entro  il  termine  di  30  giorni   dalla   ricezione   della
comunicazione,  procedere  all'integrazione  della  stessa.  In  caso
d'inadempienza  da  parte  dell'istante  la  relativa  domanda  sara'
respinta. 
  3.  L'ufficio  competente,  se  accerta   che   la   documentazione
sottoposta e' falsa procede alla reiezione della domanda o, nel  caso
di un soggetto gia' iscritto al Repertorio, alla cancellazione  della
relativa posizione, dandone tempestiva comunicazione  all'interessato
e salva l'attivazione dei  procedimenti  obbligatori  previsti  dalla
vigente disciplina. 
  4. In esito all'istruttoria  positiva  dell'istanza  di  iscrizione
l'ufficio  competente  provvede,  entro  15  giorni  dalla  ricezione
dell'istanza e salvi i casi di cui al comma 3,  all'iscrizione  della
posizione nel  Repertorio  telematico,  all'attribuzione  del  numero
progressivo individuale d'iscrizione ed al contestuale rilascio della
card nominativa.